Improcedibile la caducazione dell’arbitro se l’istanza di ricusazione fu proposta nel giudizio arbitrale (Cass. civ. n. 18220 del 26.06.2023)

Principi di diritto (Massima)
La nullità del lodo per difetto di imparzialità dell’arbitro, ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., è dedotta “nel giudizio arbitrale” anche quando la parte abbia proposto l’istanza di ricusazione al presidente del tribunale nel corso del procedimento arbitrale, producendola altresì innanzi agli arbitri, che ne siano stati edotti. L’istanza di ricusazione, ancorché ritenuta tardiva dal tribunale, non preclude al giudice dell’impugnazione di conoscere nel merito il vizio di terzietà, che resta deducibile quale ragione di nullità del lodo. La declaratoria di inammissibilità del motivo di impugnazione fondato su tale vizio è pertanto errata, dovendo il motivo essere esaminato nel merito quale oggetto del thema decidendum.

Il Fatto

Il lodo arbitrale reso il 1° luglio 2015 aveva condannato A2A s.p.a. al risarcimento del danno in favore della controparte, per l’inadempimento di un patto parasociale concluso nell’ambito di un’ATI. La società soccombente aveva impugnato il lodo per nullità dinanzi alla Corte d’appello di Milano, deducendo, tra gli altri motivi, il difetto di terzietà della presidente del collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c.. La corte territoriale aveva dichiarato inammissibile tale motivo, ritenendo non integrata la condizione della deduzione della nullità nel giudizio arbitrale, e infondate le altre impugnative, con particolare riguardo alla liquidazione equitativa del danno operata dagli arbitri.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel scrutinare l’ottavo motivo di ricorso, ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 815 c.p.c., in materia di ricusazione degli arbitri, è compreso nel Capo II del titolo dedicato agli arbitri. Ne deriva che la nullità per difetto di imparzialità, prevista dal n. 3 di tale disposizione, soggiace alla condizione, posta dall’art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., che la nullità stessa sia stata dedotta nel giudizio arbitrale, al pari delle altre nullità afferenti alla nomina degli arbitri.

La Corte ha quindi esaminato la questione centrale: se la proposizione dell’istanza di ricusazione al presidente del tribunale, nel corso del procedimento arbitrale, integri la deduzione della nullità innanzi agli arbitri. Richiamando i precedenti delle Sezioni Unite n. 7636 del 2003 e di Cass. n. 23056 del 2010, la Corte ha affermato che il vizio di incompatibilità del giudice, ove pure sia stata disattesa l’istanza di ricusazione, resta sempre deducibile quale ragione di nullità del lodo.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che l’istanza di ricusazione era stata prodotta innanzi agli arbitri, che ne erano stati edotti, e che il lodo arbitrale, pronunciato successivamente, ne faceva espressa menzione. Tale circostanza dimostra che il tema della parzialità era già stato portato all’attenzione del collegio arbitrale, non potendo quindi essere considerato introdotto per la prima volta solo in sede di impugnazione del lodo. La nullità, pertanto, era stata validamente dedotta “nel giudizio arbitrale”.

La Corte ha concluso che la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare ammissibile il primo motivo di impugnazione e deciderlo nel merito, e non già pronunciarne l’inammissibilità. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché esamini l’impugnazione del lodo entrando nel merito del motivo ritenuto ammissibile, con contestuale liquidazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *