Rimborso chargeback per mancata consegna subordinato agli accordi di convenzionamento (ABF Collegio di Torino n. 3567 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di chargeback rientra tra le istanze che il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a gestire secondo buona fede e correttezza, valutando concretamente la possibilità di azionare il rimedio; non sussiste pertanto il dedotto difetto di legittimazione passiva dell’intermediario. Nel merito, tuttavia, la disciplina dei servizi di pagamento non prevede alcun diritto assoluto al rimborso per mancata consegna del bene acquistato. In forza dell’art. 17 del d.lgs. n. 11/2010, che sancisce la generale irrevocabilità dell’ordine di pagamento, responsabile dell’inadempimento è il beneficiario e non la banca emittente, salvo accordi negoziali in deroga. Il rimborso presuppone la prova degli accordi di convenzionamento che regolano presupposti e termini della procedura.

Il Fatto

Il ricorrente acquista uno smartphone su una piattaforma di e-commerce on-line e impartisce all’intermediario l’ordine di pagamento dell’importo di € 1.989,00. Il bene non viene consegnato: al suo indirizzo risulta formalmente recapitato un pacco, ma privo del telefono acquistato. Il ricorrente si rivolge dapprima al venditore e al vettore incaricato della consegna, senza esito, e chiede quindi all’ABF il rimborso della somma mediante la procedura di chargeback.

L’intermediario resistente eccepisce in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la controversia attiene a un rapporto commerciale estraneo alla banca, la cui responsabilità è limitata all’esecuzione dell’operazione in caso di errore o mancata autorizzazione. Nel merito rileva che il pagamento è stato consapevolmente autorizzato e che il contratto quadro non prevede alcuna deroga all’irrevocabilità dell’ordine.

La motivazione del Collegio

Il Collegio qualifica l’operazione come pagamento eseguito sotto il vigore del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366. Poiché il ricorrente non contesta di aver effettuato il pagamento, la domanda si fonda esclusivamente sull’istituto del chargeback.

L’eccezione preliminare è rigettata. Secondo il costante orientamento dei Collegi territoriali, la richiesta di chargeback rientra pacificamente tra le istanze gestite dai prestatori di servizi di pagamento: pur in assenza di un diritto assoluto al rimborso ex lege, l’intermediario deve trattarle secondo buona fede e correttezza, verificando in concreto la praticabilità del rimedio. La banca è dunque parte legittimata nel procedimento.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la natura dell’istituto. Il chargeback consente al titolare della carta di ottenere dal prestatore il rimborso di un pagamento correttamente eseguito quando il problema riguarda prodotti non consegnati, scadenti, contraffatti o difettosi. Tale tutela non discende dalla disciplina sui servizi di pagamento, che non contiene alcuna disposizione specifica, ma da specifici accordi contrattuali tra prestatori, venditori e circuito della carta, i quali fissano condizioni e tempistiche variabili caso per caso. Il Collegio richiama le FAQ della Banca d’Italia e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 1259/2014.

Su questa base opera il richiamo all’art. 17 del d.lgs. n. 11/2010: nel caso di acquisto di beni e servizi, responsabile dell’inadempimento è il beneficiario del pagamento, non la banca emittente, che risponde solo dell’eventuale inadempimento nell’esecuzione del servizio, salva la sussistenza di accordi negoziali in deroga (richiamata, ex multis, la decisione del Collegio di Torino n. 9417/2023).

Il punto decisivo è però probatorio: il ricorrente non ha versato in atti il contratto di convenzionamento che regolava la procedura di chargeback. Non è quindi possibile verificare termini e presupposti di applicazione. In conformità alla decisione n. 1259/2014, il Collegio esclude che il ricorrente possa pretendere dall’intermediario il rimborso della somma corrisposta all’esercente. La questione, come precisa la direttiva 2007/64/CE, va risolta esclusivamente tra pagatore e beneficiario. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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