Errato beneficiario nel bonifico di estinzione e concorso colposo del cliente (ABF Collegio di Milano n. 4952 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di mutuo di consolidamento che prevede l’estinzione di un finanziamento terzo mediante bonifico, il cliente che riceve le istruzioni di pagamento dal finanziatore e le trasmette all’intermediario è tenuto a verificare la corrispondenza tra i dati di pagamento e l’intestazione del beneficiario comunicatagli. La sottoscrizione della documentazione senza tale accertamento integra concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., di entità tale da escludere il diritto al risarcimento. Analoga valenza assume l’inerzia del cliente che, per sette mesi, continui a versare le rate del finanziamento senza segnalare l’anomalia all’intermediario. È invece inammissibile la domanda che chieda all’Arbitro di imporre all’intermediario comunicazioni e delucidazioni, perché sollecita un’attività consulenziale o un facere infungibile estranei alla competenza dei Collegi.
Il Fatto
Il ricorrente stipula il 12 marzo 2025 un contratto di mutuo di consolidamento con l’intermediario. Il contratto prevede l’estinzione di un finanziamento in essere presso un terzo per € 7.127,07 mediante bonifico da eseguirsi a cura dell’intermediario. Secondo il ricorrente, il bonifico non va a buon fine per un errore nell’indicazione del beneficiario: i nominativi sarebbero stati invertiti pur in presenza del corretto IBAN, e l’operazione viene stornata.
Il ricorrente sostiene di non aver ricevuto alcuna comunicazione dai canali digitali dell’intermediario e di essere venuto a conoscenza del problema solo il 7 ottobre 2025, circa sette mesi dopo la stipula. Nel frattempo ha continuato a pagare le rate verso il finanziatore terzo, senza segnalare nulla alla banca, e ha rimborsato anche le rate del mutuo. Chiede il rimborso di € 1.506,54 e che l’intermediario gli fornisca comunicazioni personali sul ritardo dell’avviso e sulle implicazioni dell’errore sul piano di ammortamento. L’intermediario eccepisce che il beneficiario indicato era scorretto, di aver attivato la funzione interna competente nel settembre 2025 e di aver poi regolarizzato pagando € 6.662,11 al finanziatore e restituendo € 464,96 al ricorrente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto la domanda con cui il ricorrente chiede comunicazioni e delucidazioni sull’operato dell’intermediario. La ritiene inammissibile: sollecita un’attività di tipo consulenziale estranea agli scopi e alle funzioni dell’Arbitro, ovvero una condanna a un facere infungibile che esula dalla competenza dei Collegi, come già affermato in Coll. Milano dec. n. 2220/2023 e dec. n. 2040/2023.
Nel merito, il Collegio rileva che è pacifico come le istruzioni di estinzione, comprensive di IBAN e intestazione del conto beneficiario, fossero state fornite dal finanziatore direttamente al ricorrente e da questi trasmesse all’intermediario. Il pagamento è stato poi disposto con la sottoscrizione della relativa documentazione da parte del ricorrente.
Su questa base il Collegio individua il fulcro della decisione: il ricorrente, in possesso delle istruzioni ricevute dal finanziatore, era nella posizione di verificare la corrispondenza tra i dati di pagamento riportati e quanto comunicatogli. Tale verifica rientra nell’ordinaria diligenza esigibile dal contraente nell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1176 c.c. La sottoscrizione senza accertare la correttezza dell’indicazione del beneficiario integra quindi un concorso colposo del ricorrente ex art. 1227, comma 1, c.c., di entità tale da escludere il diritto al risarcimento.
Il Collegio valorizza anche la condotta successiva: per sette mesi il ricorrente ha continuato a corrispondere le rate del finanziamento verso il terzo senza formulare alcuna segnalazione all’intermediario, omettendo di adottare le misure idonee a rilevare e contenere il danno lamentato. Questa inerzia conferma la conclusione sull’esclusione del ristoro. Il ricorso, pertanto, non è accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore