Recesso bancario per giustificato motivo e operazioni di pagamento non autorizzate (ABF Collegio di Milano n. 3995 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recesso da contratto di conto corrente a tempo indeterminato, la banca può esercitare il diritto potestativo di scioglimento anche ad nutum, ma se invoca un giustificato motivo per ridurre il preavviso rispetto ai termini d’uso è tenuta a esplicitare adeguatamente le ragioni. La genericità della motivazione non è di per sé illegittima quando le circostanze concrete, emergenti dalla documentazione, la sostengono. In materia di operazioni di pagamento non autorizzate, il prestatore di servizi di pagamento che dimostri l’esecuzione conforme alla strong customer authentication è esente da responsabilità; resta ferma l’eccezione di comportamento fraudolento del cliente, desumibile anche per presunzioni. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa e va provato dal ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo la fase di reclamo, adisce l’Arbitro deducendo l’illegittimità del recesso comunicato dall’intermediario con preavviso di un giorno, motivato con generici “giustificati motivi attinenti alla sicurezza”, e la natura fraudolenta di una serie di operazioni asseritamente non autorizzate. Chiede l’accertamento della responsabilità della banca, la riattivazione del conto e della carta, il rimborso delle somme addebitate, la consegna di log e tracciature, il risarcimento dei danni e l’inibitoria di ulteriori richieste di pagamento e segnalazioni.
L’intermediario eccepisce l’inammissibilità della domanda di riattivazione, perché implicherebbe una pronuncia costitutiva, e nel merito sostiene la legittimità del recesso, la regolarità delle operazioni e l’assenza di iscrizioni pregiudizievoli, salvo un’informazione positiva relativa alla carta di credito.
La motivazione del Collegio
L’eccezione preliminare è infondata. In applicazione dei poteri di interpretazione della domanda, la richiesta di riattivazione va qualificata come domanda di accertamento della inefficacia del recesso, con la conseguenza che il rapporto non potrebbe considerarsi unilateralmente risolto: resta quindi nei poteri dell’Arbitro.
Nel merito, il Collegio ricorda che gli artt. 1373 e 1855 cod. civ. riconoscono all’intermediario il diritto potestativo di recedere da un contratto a tempo indeterminato con idoneo preavviso, sempre che l’esercizio non contrasti con la buona fede ex art. 1375 cod. civ.. Il recesso ad nutum è legittimo anche senza motivazione; ma se la banca riduce il preavviso invocando un giustificato motivo, sorge l’onere di esplicitarlo adeguatamente.
La comunicazione dell’intermediario si limita a richiamare “giustificati motivi attinenti alla sicurezza” e appare prima facie generica. Tuttavia, le circostanze concrete — in particolare le risultanze documentali sulle operazioni contestate, che fanno emergere un fondato sospetto di frode — legittimano l’esercizio del diritto potestativo. Nessuna censura è quindi mossa al recesso.
Quanto al rimborso, il Collegio richiama il d. lgs. n. 11/2010, come modificato dal d. lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2, e la disciplina della SCA (artt. 97 e 98 della direttiva, art. 10-bis del d. lgs. n. 11/2010, Regolamento Delegato Ue 2018/389). Alcune operazioni risultano eseguite in modalità conforme alla SCA (microchip e PIN, contactless sotto soglia ex art. 11 del Regolamento Delegato, Mobile code biometrico). Altre no: una transazione “credential on file” senza prova della prima autenticazione forte, un pagamento con dati statici della carta e un’operazione M.O.T.O. non dimostrata, per la quale il Collegio richiama la propria decisione n. 7847 del 20 agosto 2025.
Anche a prescindere dalla prova dell’autenticazione, decisiva è la condotta del cliente: nel periodo 30/07–20/08/2025 egli ha eseguito numerose operazioni genuine con lo stesso strumento, inclusi prelievi ATM non disconosciuti l’08.08.2025, e quasi tutti i pagamenti contestati riguardano esercenti abitualmente frequentati. L’insieme delle evidenze fonda la presunzione di condotta fraudolenta del pagatore, che esclude il rimborso ex art. 12 del d. lgs. n. 11/2010, richiamato dalla Comunicazione di Banca d’Italia del 30 ottobre 2023. La domanda risarcitoria è rigettata per difetto di prova, secondo il principio della decisione n. 1642/2019 del Collegio di coordinamento. La richiesta inibitoria è priva di oggetto attuale: lo sconfinamento è stato correttamente segnalato e non risultano iscrizioni pregiudizievoli. Il ricorso è non accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1373 c.c. – Recesso unilaterale
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
- Art. 1855 c.c. – Operazione a tempo indeterminato