Chargeback e mancata erogazione del servizio: il rimborso non spetta all’intermediario emittente (ABF Collegio di Torino n. 1228 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di servizi di pagamento, qualora il pagatore contesti operazioni disposte consapevolmente per ottenere un servizio mai erogato dal beneficiario, il diritto al rimborso non discende dalla disputa tra pagatore ed esercente. In base all’art. 17 del d.lgs. n. 11/2010, che sancisce la generale irrevocabilità dell’ordine di pagamento, responsabile dell’inadempimento è il beneficiario e non la banca emittente, la quale risponde solo dell’esecuzione del servizio di pagamento. Una deroga a tale principio può derivare da clausole del contratto quadro, da norme di legge o da fonti sublegali, nel caso di disputa tra pagatore e beneficiario. In assenza di prova di un diverso accordo e ove il regolamento della carta escluda la responsabilità dell’emittente per i difetti dei beni o dei servizi, il chargeback non è dovuto e il ricorso va rigettato.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto il rimborso di € 5.900,00, corrispondente a nove transazioni eseguite con carta verso un esercente estero per un servizio di avvio e supporto all’attività di e-commerce che, a suo dire, non è mai stato erogato. Ha attivato la procedura di chargeback, ma l’intermediario ha chiuso la pratica senza rimborso, sostenendo che le operazioni fossero regolari e riconducibili a giochi online.

La banca resistente ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, avendo affidato al gestore lo svolgimento di specifici servizi sulla carta, e nel merito ha chiesto il rigetto. Ha inoltre rappresentato che le somme presenti sul wallet erano già state restituite e che il saldo risultava pari a zero. Il ricorrente ha replicato lamentando l’unilateralità della procedura e il mancato contraddittorio sulle prove prodotte dall’esercente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha inquadrato la controversia nella disciplina dei servizi di pagamento, con particolare riguardo all’autenticazione delle operazioni disposte online, all’onere della prova e alla responsabilità per l’utilizzo non autorizzato degli strumenti di pagamento, richiamando gli articoli 10, 10-bis e 12 del d.lgs. n. 11/2010 e il Regolamento Delegato (UE) n. 389/2017.

Sull’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, il Collegio ha scelto di non pronunciarsi, procedendo direttamente nel merito secondo il principio della ragione più liquida.

Dalla ricostruzione dei fatti il Collegio ha dedotto che le operazioni contestate sono state disposte consapevolmente dal ricorrente stesso, con l’obiettivo di ottenere un servizio poi non erogato. Non si pone quindi alcuna questione sulla prova dell’autenticazione: il nodo è se il pagatore abbia diritto al rimborso in forza della procedura di chargeback.

Il Collegio ha ricordato l’orientamento dei Collegi ABF secondo cui, in base all’art. 17 del d.lgs. n. 11/2010, responsabile dell’inadempimento è il beneficiario del pagamento e non la banca emittente, la quale risponde solo dell’eventuale inesatto adempimento del servizio di pagamento. Il diritto al rimborso può essere attribuito al pagatore in deroga all’irrevocabilità solo se deriva da clausole del contratto quadro, da norme di legge o da fonti sublegali, nel caso di disputa tra pagatore e beneficiario. Il Collegio ha richiamato sul punto Collegio di Torino n. 9417/2023 e Collegio di Coordinamento n. 1259/14.

Nel caso concreto, il Regolamento della carta, all’art. 13, comma 1, esclude espressamente ogni responsabilità della banca e del gestore per i difetti dei beni o dei servizi e per la mancata o parziale erogazione degli stessi, anche quando gli ordini di pagamento siano già stati eseguiti. Poiché il ricorrente non ha prodotto alcuna prova di un diverso accordo in deroga al principio di irrevocabilità, il Collegio ha ritenuto che non sussista il diritto al rimborso delle operazioni contestate per chargeback e ha rigettato il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *