Risoluzione del finanziamento finalizzato e onere di provare il collegamento negoziale (ABF Collegio di Torino n. 1227 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consumatore che chiede la risoluzione del contratto di prestito finalizzato ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB deve dimostrare il collegamento negoziale tra il finanziamento e il contratto di fornitura di beni o servizi. Il rimedio presuppone la messa in mora del fornitore e un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., ma prima ancora richiede che il vincolo tra i due contratti risulti provato. Ove il collegamento non sia allegato e documentato, la domanda di risoluzione del finanziamento è infondata, anche quando il consumatore lamenti una condotta inadeguata del fornitore. Il Collegio non può sostituirsi alla parte nell’individuazione dell’oggetto del contratto collegato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di beni presso un partner commerciale dell’intermediario, per un importo erogato pari al 35% del corrispettivo dovuto all’esercente convenzionato, essendo il restante 65% già oggetto di cessione del credito. Lamentando l’inadempimento del fornitore — in particolare la mancata consegna del kit domotica e la mancata fornitura di energia elettrica promessa in fase di trattativa — il ricorrente ha inviato una diffida ad adempiere e ha chiesto all’ABF la risoluzione del contratto di finanziamento con rimborso integrale delle rate già versate.
L’intermediario ha resistito sostenendo la validità del finanziamento, l’assenza di prova dell’inadempimento, il ritardo di due anni nella contestazione e la estraneità della fornitura energetica all’oggetto del contratto. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva chiesto una risoluzione parziale per il solo kit domotica, il cui prezzo non era esplicitato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha ricostruito i presupposti applicativi dell’art. 125-quinquies TUB: la messa in mora del fornitore e la qualificazione dell’inadempimento come di non scarsa importanza secondo l’art. 1455 c.c. In presenza di tali condizioni il finanziatore è tenuto a rimborsare le rate già pagate, senza che il consumatore debba restituire quanto versato al fornitore.
Il nodo decisivo, tuttavia, è stato individuato altrove: il collegamento negoziale tra finanziamento e fornitura. Il ricorrente sosteneva che il finanziamento fosse finalizzato anche alla fornitura di energia elettrica, ma su questo punto il Collegio ha rilevato che nulla era stato allegato in atti oltre alla documentazione contrattuale. La descrizione dell’oggetto della proposta in cessione del credito richiama infatti solo beni (caldaia a condensazione, valvole termostatiche, cronotermostato, impianto di domotica, impianto trial aria) e la loro installazione.
Il Collegio ha quindi escluso che potesse provarsi il collegamento tra la fornitura energetica e il finanziamento oggetto di controversia, trattandosi di presupposto imprescindibile per l’applicazione del rimedio risolutorio. Il richiamo alla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 12645/21, invocata dal ricorrente sul piano della competenza, non è valso a superare il difetto probatorio. Il Collegio ha richiamato anche una propria recente decisione, la n. 10342/2025, che aveva già escluso la risoluzione in difetto di prova del collegamento.
La conseguenza processuale è il rigetto del ricorso. La decisione conferma che l’onere della prova grava sul consumatore e che la sola prospettazione di una promessa commerciale, priva di riscontro documentale, non è sufficiente a estendere l’oggetto del finanziamento oltre i beni individuati nel contratto.
Nota della Redazione
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