Chargeback non automatico: la banca risponde solo dell’esecuzione dell’ordine di pagamento (ABF Collegio di Torino n. 1221 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il chargeback costituisce un rimedio disciplinato dalle regole dei circuiti internazionali di pagamento e non un diritto automatico e incondizionato del titolare della carta. In base all’art. 17 del D.lgs. n. 11/2010, che sancisce l’irrevocabilità dell’ordine di pagamento, nel caso di acquisto di beni e servizi il responsabile dell’inadempimento è il beneficiario del pagamento e non la banca emittente, la quale risponde soltanto dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento dell’obbligo di eseguire gli ordini autorizzati dall’utilizzatore. Il diritto al rimborso in favore del pagatore, in deroga a tale principio, può derivare solo da clausole del contratto quadro, da norme di legge nazionali o da fonti sub legali nazionali. In mancanza di prova di un siffatto accordo in deroga, il ricorrente non ha diritto al rimborso delle operazioni contestate per chargeback.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto il rimborso di € 5.257,00, corrispondente a otto transazioni per le quali assume la mancata erogazione del servizio acquistato e per le quali è stata richiesta l’attivazione della procedura di chargeback. Ha inoltre contestato lo storno di tre accreditamenti, pari a € 1.000,00, € 500,00 e € 1.319,00, che avrebbe portato il saldo della carta in negativo di oltre € 1.000,00, chiedendo il ripristino del saldo corretto per ulteriori € 2.819,00.
L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancanza del previo reclamo, avendo il ricorrente promosso il ricorso prima del reclamo del 26.09.2025. Nel merito ha sostenuto che le operazioni erano state disposte volontariamente e che il chargeback non è un diritto incondizionato, non sussistendo i presupposti per il rimborso, anche in ragione dell’utilizzo poco diligente dello strumento di pagamento. Ha inoltre ricostruito i singoli accrediti e riaddebiti contestati.
La motivazione del Collegio
Sull’eccezione preliminare, il Collegio ha rilevato che consta agli atti una comunicazione inviata dal ricorrente all’intermediario in data 12.08.2025, con cui venivano chieste spiegazioni sul mancato rimborso delle operazioni oggetto del ricorso. Poiché tale comunicazione può essere qualificata come reclamo ai fini delle Disposizioni ABF, avendo messo l’intermediario nelle condizioni di comprendere le doglianze del cliente, l’eccezione di inammissibilità è stata respinta.
Nel merito, il Collegio ha osservato che le operazioni contestate sono state disposte consapevolmente dal ricorrente stesso con l’obiettivo di ottenere un dato servizio, non erogato. Non si pone dunque alcuna questione circa la prova dell’autenticazione delle operazioni, dovendosi invece verificare l’eventuale diritto del pagatore al rimborso in forza della procedura di chargeback.
Richiamando l’art. 17 del D.lgs. n. 11/2010 e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 1259/14, oltre alla decisione del Collegio di Torino n. 9417/2023, il Collegio ha ribadito che l’obbligo dell’intermediario consiste nell’eseguire gli ordini di pagamento autorizzati dall’utilizzatore, con responsabilità limitata all’inadempimento o all’inesatto adempimento di tale obbligo. Il diritto al rimborso non deriva dall’insorgere di una disputa tra pagatore e beneficiario, ma può essere attribuito in deroga al principio di irrevocabilità solo da clausole del contratto quadro, norme di legge nazionali o fonti sub legali nazionali.
Nel caso di specie non sono state allegate le condizioni di chargeback, né è stata data prova di un accordo in deroga al principio dell’irrevocabilità dell’ordine di pagamento imposto per legge. Il Collegio ha quindi escluso il diritto del ricorrente al rimborso delle operazioni contestate per chargeback.
Quanto al secondo motivo di doglianza, relativo al presunto illegittimo riaddebito degli accrediti, il Collegio ha rilevato che l’intermediario ha ricostruito le singole operazioni: l’importo di € 1.000,00, riferibile al pagamento del 15.11.2024, era stato accreditato all’apertura della pratica di chargeback e poi riaddebitato una volta accertata l’erogazione del servizio; l’importo di € 1.319,00 era stato rimborsato il 03.07.2025 e poi disposto dal ricorrente tramite bonifico istantaneo. Il ricorrente, pur replicando, non ha fornito ulteriori indicazioni per identificare gli addebiti asseritamente illegittimi, in particolare quello di € 500,00, così disattendendo l’onere della prova posto a suo carico dall’art. 2697 c.c. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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