Furto di carta di debito con vishing (ABF Collegio di Milano n. 3416 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento deve provare l’avvenuta autenticazione, la registrazione e l’assenza di anomalie tecniche, nonché il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore. Il mero lasso temporale tra furto della carta e prelievo non integra di per sé la presunzione di custodia del codice PIN insieme alla carta, né dimostra la colpa grave, soprattutto se il furto avviene presso il domicilio dell’utilizzatore. Quando l’intermediario ne faccia espressa richiesta, si applica la franchigia fissa di 50 euro, indipendentemente da un’apposita previsione pattizia.

Il Fatto

Il ricorrente, nato nel 1932, subiva l’11 novembre 2025 il furto della propria carta di debito all’interno dell’abitazione. Era vittima di una truffa telefonica di tipo vishing: un sedicente carabiniere lo informava di un incidente causato dal figlio, un presunto avvocato preannunciava l’arrivo di un collaboratore per ritirare denaro e un soggetto si presentava presso l’abitazione impossessandosi della carta e di altri effetti personali.

Subito dopo venivano effettuate due operazioni non autorizzate: un prelievo ATM di € 1.500,00 alle ore 14:40 e un pagamento POS di € 1.470,00 alle ore 15:06. Il ricorrente bloccava la carta, sporta denuncia e chiedeva il rimborso. L’intermediario eccepiva di aver già rimborsato l’operazione POS e sosteneva la regolarità del prelievo, autenticato con microchip e PIN, addebitando al ricorrente una condotta gravemente colposa per la custodia delle credenziali.

La motivazione del Collegio

Il Collegio dà atto del rimborso documentato dell’operazione di € 1.470,00, non contestato dal ricorrente. La materia del contendere residua quindi unicamente per il prelievo ATM di € 1.500,00.

La disciplina applicabile è quella del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modifiche. Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 11/2010, l’onere della prova a carico del prestatore di servizi di pagamento è duplice: deve dimostrare che l’operazione è stata autenticata, registrata e non ha subito anomalie tecniche, e che l’utilizzatore ha agito con dolo o colpa grave.

Il primo onere è assolto. I log informatici dimostrano che il prelievo è stato autorizzato mediante l’utilizzo congiunto di due fattori di autenticazione forte (SCA): il possesso della carta fisica, con lettura del microchip, e la conoscenza del codice segreto, con digitazione del PIN corretto al primo tentativo.

Accertata l’autenticazione, resta da valutare la colpa grave. L’intermediario la fonda sulla presunzione che il ricorrente custodisse il PIN insieme alla carta, desunta dall’esiguo lasso temporale tra il furto, avvenuto intorno alle ore 14:05, e il prelievo delle ore 14:40. Il Collegio ritiene la presunzione non fondata: il furto è avvenuto all’interno dell’abitazione, con destrezza, approfittando della condizione di minorata difesa del ricorrente per l’età molto avanzata. Anche a voler ammettere che il PIN fosse custodito con la carta, non è ravvisabile una colpa grave, perché il furto non è avvenuto in luogo aperto al pubblico ma presso il domicilio del ricorrente.

Sulla richiesta dell’intermediario di applicare la franchigia, il Collegio richiama l’orientamento condiviso dai Collegi territoriali: la franchigia si applica, quando l’intermediario ne abbia fatto espressa richiesta, indipendentemente da un’apposita previsione pattizia, nella misura fissa di € 50,00. La somma dovuta al ricorrente è pertanto pari a € 1.450,00. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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