Reclamo per estratto conto e posizione online riqualificato come domanda di accesso (ABF Collegio di Torino n. 1220 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le comunicazioni inviate dal cliente all’intermediario, che prospettino le doglianze e pongano la banca nelle condizioni di comprenderle, assolvono alla funzione del reclamo anche in assenza della dicitura formale. In un’ottica di favor per il cliente, la domanda costitutiva può essere riqualificata come di mero accertamento, quando petitum e causa petendi siano sufficientemente determinati. La richiesta di consegna dell’estratto conto e del conteggio estintivo determina la cessazione della materia del contendere se l’intermediario li produce in corso di procedimento. La domanda di cancellazione della rappresentazione anomala della posizione sul sito della banca va invece respinta quando l’anomalia è solo formale e il ricorrente non allega né dimostra alcun danno.

Il Fatto

Il ricorrente, non assistito, accedeva al proprio account sul sito della banca e rilevava che risultava attiva la domanda di finanziamento n. ****27 del 12.10.2022, che avrebbe dovuto essere estinta, mentre il vecchio contratto n. ****63 del 04.10.2019, che avrebbe dovuto risultare attivo, non lo era. La questione si collegava a un precedente ricorso, deciso dal Collegio di Torino, con cui era stata dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.

Con due e-mail, del 16.06.2025 e del 18.07.2025, il ricorrente chiedeva l’estratto conto aggiornato e la correzione di quanto erroneamente riportato sul sito, ricevendo solo un piano di ammortamento. Ha quindi adito l’ABF chiedendo la cancellazione della situazione risultante dall’account, la consegna di un estratto conto tra DARE e AVERE e il conteggio per l’estinzione anticipata senza penale.

La motivazione del Collegio

L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancanza del preventivo reclamo, qualificando le comunicazioni ricevute come mere richieste documentali. Il Collegio respinge l’eccezione: le due e-mail hanno sostanzialmente assolto alla funzione del reclamo, mettendo la banca nelle condizioni di comprendere le doglianze del cliente. La resistente, del resto, non ha contestato la ricezione delle comunicazioni.

Respinta anche la seconda eccezione preliminare, relativa alla domanda di cancellazione della situazione risultante dall’account, qualificata come volta a un facere infungibile. In un’ottica di favor per il cliente, il Collegio riqualifica la domanda costitutiva come richiesta di accertamento del diritto all’allineamento della posizione finanziaria alla situazione effettiva.

Nel merito, la banca ha prodotto gli estratti conto dei due finanziamenti e il conteggio estintivo del contratto in corso. Il conteggio considera 72 rate scadute al 31.10.2025, coerentemente con l’estratto conto, e non conteggia alcuna penale di estinzione anticipata. Su tale domanda il Collegio dichiara quindi la cessazione della materia del contendere.

Quanto alla cancellazione della situazione risultante dal sito, la resistente ha ammesso l’esistenza di una rappresentazione grafica anomala, confermando che la situazione reale corrisponde a quella richiesta dal ricorrente: il contratto n. ****27 è estinto, il contratto n. ****63 è in corso con pagamenti regolari. Poiché l’anomalia informatica appare di natura formale e il ricorrente non pretende né dimostra di aver subito alcun danno, il Collegio respinge la domanda.

Il ricorso è quindi accolto solo quanto alla cessazione della materia del contendere sulla consegna della documentazione contabile, con rigetto nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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