Il contratto autonomo di garanzia esclude l’eccezione di carenza di legittimazione della cessionaria del credito (Cass. civ. Sez. 1 n. 15184 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto autonomo di garanzia, l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del cessionario del credito, fondata sull’asserita mancata dimostrazione dell’avvenuta cessione, non costituisce un’eccezione processuale, ma attiene all’effettiva ed efficace cessione del rapporto sottostante garantito. Tale eccezione, pertanto, può essere opposta solo dal debitore ceduto, in quanto parte del rapporto, o dal garante solo ove la garanzia non sia autonoma o “a prima richiesta”. L’omessa pronuncia su un’eccezione inammissibile non integra il vizio di omissione di pronuncia, non derivandone l’obbligo per il giudice di pronunciarsi nel merito.
Il Fatto
Con atto del 2014, alcuni fideiussori della società Acque Certosa s.r.l. proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato loro ingiunto il pagamento del saldo del conto corrente e delle rate del mutuo, in favore della Banca Popolare dell’Etna. Il Tribunale respinse l’opposizione, qualificando la garanzia prestata come contratto autonomo di garanzia, qualifica non contestata in appello. La Corte d’Appello, con sentenza del 2021, rigettò il gravame, confermando la natura autonoma della garanzia.
Nel corso del giudizio di appello, la società AMCO, cessionaria del credito, era intervenuta ex art. 111 c.p.c. La sentenza d’appello, nell’epigrafe, ometteva di indicare la cessionaria; con decreto del 2021, la stessa Corte disponeva la correzione dell’errore materiale. I fideiussori ricorrevano in Cassazione, deducendo la nullità della sentenza per l’omessa indicazione di una parte e l’omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione attiva della cessionaria.
La Motivazione della Corte
La Corte, scrutinando congiuntamente i primi due motivi, ha escluso la nullità della sentenza. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (incluse Sez. 1, n. 22055 del 2018, Sez. 1, n. 19437 del 2019 e Sez. 1, n. 14106 del 2023), ha affermato che l’omessa o inesatta indicazione del nome di una parte nell’intestazione è un mero errore materiale emendabile ex artt. 287-288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con chiarezza l’identità di tutte le parti. Nella specie, dagli atti emergeva la partecipazione effettiva della cessionaria al giudizio, avendo depositato comparsa di costituzione, conclusionale e note di replica: nessuna incertezza, quindi, sull’individuazione dei soggetti nei cui confronti la decisione avrebbe spiegato effetti.
Quanto alla carenza di legittimazione, la Corte ha chiarito che, nel contratto autonomo di garanzia, è esclusa la facoltà del garante di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale. L’eccezione sulla validità della cessione, non essendo un’eccezione processuale, ma attenendo all’efficace cessione del rapporto sottostante, poteva essere opposta solo dal debitore ceduto (la società garantita) e non dai garanti. Ne discende l’inammissibilità dell’eccezione, con conseguente infondatezza della doglianza per omessa pronuncia, citando Sez. 1, n. 9650 del 2025 e, per l’identità di ratio, Sez. 2, n. 20363 del 2021 e Sez. 6-2, n. 22784 del 2018.
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, volto a far valere la nullità delle clausole della garanzia per violazione della legge n. 287/1990. I ricorrenti non avevano specificamente contestato la qualificazione del contratto come autonomo di garanzia, formatasi in primo grado e ribadita in appello, omettendo di confrontarsi con il decisum e incorrendo nel vizio di cui all’art. 366, n. 4, c.p.c. La Corte ha inoltre precisato che la rilevabilità d’ufficio delle nullità negoziali è circoscritta alla sola valutazione in iure di fatti costitutivi già tempestivamente allegati, non potendo sopperire a carenze istruttorie delle parti.
In relazione agli altri motivi, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 5841 del 2025 sulla piena liceità del mutuo c.d. solutorio, e quello delle Sezioni Unite n. 15130 del 2024, confermato da Sez. 1, n. 8322 del 2025 e Sez. 1, n. 7382 del 2025, secondo cui il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non determina, di per sé, anatocismo, essendo la capitalizzazione composta solo una modalità di calcolo della prestazione. Ha pertanto rigettato il ricorso.
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Nota della Redazione
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