Chargeback su transazione MO/TO: rischio frode a carico dell’esercente inadempiente (ABF Collegio di Roma n. 1950 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità di un’operazione di chargeback si valuta sulla base del contratto di convenzionamento che disciplina il rapporto tra esercente e intermediario e che regola l’allocazione del rischio in caso di disconoscimento dell’operazione. Nelle transazioni card-not-present riconducibili alla categoria MO/TO (Mail Order/Telephone Order), prive di autenticazione forte, il rischio di frode grava sull’esercente che non abbia osservato gli obblighi di identificazione del titolare dello strumento di pagamento previsti dalle condizioni del servizio POS. In caso di disputa, l’esercente ha l’onere di dimostrare di avere messo l’intermediario nelle condizioni di rifiutare il chargeback, fornendo le informazioni che, se note, avrebbero potuto condurre a un esito differente. La mera utilità della prestazione e la trasmissione dei dati dell’ospite all’autorità di pubblica sicurezza non assolvono a tale onere.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una struttura ricettiva, aveva ricevuto da un cliente la prenotazione di una camera tramite una nota piattaforma online. Il soggiorno veniva fruito e la prestazione pagata in loco a mezzo carta di pagamento, per un importo di euro 506,66. I dati del cliente venivano comunicati alla Questura in adempimento degli obblighi di legge.

Il titolare della carta disconosceva l’operazione. La società inviava all’intermediario la documentazione attestante la regolarità della transazione, ma la banca procedeva comunque al riaddebito sul conto di regolamento dell’esercente. La ricorrente chiedeva quindi l’accertamento della regolarità della transazione e il rimborso dell’importo decurtato. L’intermediario si opponeva, evidenziando che l’operazione rientrava nella categoria MO/TO e che l’esercente non aveva rispettato gli obblighi contrattuali di identificazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 3299/2012, secondo cui il contenzioso sul chargeback investe il contratto di convenzionamento tra esercente ed emittente. Tale accordo regola le modalità operative del servizio e le reciproche responsabilità in caso di utilizzo irregolare dello strumento di pagamento. Esso prevede un triplice ordine di presidi: regole operative per accertare l’identità dell’utilizzatore, obblighi di cooperazione informativa in caso di disconoscimento e allocazione del rischio.

Dall’esame dello scontrino POS emerge che l’operazione è stata eseguita in modalità Manual Entry, con inserimento manuale del PAN, senza verifica del titolare (NO CVM) e senza utilizzo di chip, contactless o carta fisica. La transazione è quindi riconducibile alla categoria card-not-present MO/TO. L’intermediario ha prodotto evidenza del riaddebito e ha chiesto all’esercente la documentazione di supporto, che è stata fornita solo parzialmente: scontrino, prova della prenotazione e fattura priva dell’indirizzo del cliente.

La banca ha contestato specificamente l’inosservanza delle condizioni del servizio POS, che impongono obblighi di identificazione nelle transazioni a distanza. Il ricorrente, a fronte di tali contestazioni, non ha offerto elementi contrari dai quali desumere l’adempimento delle obbligazioni sullo stesso incombenti. Si è limitato a evidenziare che il soggiorno è stato regolarmente fruito e che i dati dell’ospite sono stati trasmessi alla Questura. Per il Collegio tali circostanze non dimostrano l’osservanza delle regole contrattuali di identificazione del pagatore.

Il Collegio richiama il costante orientamento dei Collegi ABF (Roma n. 5648/2024, Napoli n. 5829/2024, Roma n. 11947/2024): in caso di disputa, l’esercente deve provare di avere messo l’intermediario nelle condizioni di rifiutare il chargeback, fornendo le informazioni che avrebbero potuto condurre a un esito diverso. Nel caso concreto tale prova manca. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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