Agevolazioni per dipendenti e competenza ABF: profilo contrattuale e limite temporale (ABF Collegio di Palermo n. 5063 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso con cui il cliente di un intermediario chiede l’applicazione delle agevolazioni economiche riservate ai dipendenti in forza di una circolare interna non rientra nella competenza per materia dell’Arbitro Bancario Finanziario, perché investe l’individuazione della fonte e dell’ambito soggettivo di applicabilità di condizioni negoziate in sede sindacale, e non un’operazione o un servizio bancario. È inammissibile, inoltre, il ricorso che investe comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla sua proposizione, ai sensi delle Disposizioni ABF. Il decorso del termine non è neutralizzato dalla sola allegazione che la disparità di trattamento sarebbe emersa in epoca successiva, quando la condotta contestata resta collocata nel momento genetico del rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente, ha chiesto il ricalcolo degli interessi creditori sulle giacenze per il periodo dal secondo semestre 2022 all’aprile 2025. Assumeva di avere diritto, come dipendente dell’intermediario divenuto tale per effetto di una cessione di ramo d’azienda, alle condizioni più vantaggiose previste da una circolare interna per il personale. Lamentava la mancata applicazione di quelle condizioni e una disparità di trattamento rispetto ai colleghi, con conseguente danno economico.
L’intermediario ha eccepito l’incompetenza per materia e temporale dell’Arbitro e, nel merito, ha sostenuto che le condizioni agevolate erano state applicate automaticamente ai soli nuovi rapporti, mentre per quelli già in essere occorreva una specifica richiesta, mai formalizzata. Il ricorrente ha replicato che la disparità sarebbe emersa solo nel 2022, attraverso il confronto con gli estratti conto dei colleghi, e che la circolare interna avrebbe indotto in errore i dipendenti.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina in via preliminare le due eccezioni di inammissibilità. Quanto alla competenza per materia, osserva che le Disposizioni ABF devolvono all’Arbitro le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. L’oggetto del ricorso, però, non è il rapporto di conto corrente in sé, ma l’applicabilità al ricorrente delle agevolazioni economiche previste da una circolare interna dell’intermediario.
L’indagine demandata al Collegio riguarderebbe quindi la fonte che disciplina l’ambito soggettivo di applicabilità delle condizioni agevolate, con incidenza sull’accordo sindacale e sulla documentazione interna dell’impresa. Su tale materia il Collegio si dichiara privo di giurisdizione, richiamando la propria precedente decisione n. 3915/2023 e, in senso conforme, Collegio Roma n. 1222/2010.
Quanto al profilo temporale, il Collegio rileva che le contestazioni, alla luce della documentazione acquisita e del tenore delle istanze, si riferiscono alla condotta dell’intermediario risalente al 2016, in occasione della cessione di ramo d’azienda e del contestuale trasferimento dei rapporti di lavoro. Non rileva, per il Collegio, la prospettazione del ricorrente secondo cui la disparità sarebbe emersa solo nel 2022.
Poiché le Disposizioni ABF escludono le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso, la vicenda esula dall’arco temporale di competenza. Il Collegio precisa, inoltre, che il ricorso non sarebbe comunque fondato nel merito, perché per beneficiare delle condizioni invocate sarebbe stata necessaria un’espressa richiesta, che l’intermediario nega essere stata formulata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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