Chiamata professori prima fascia: al concorso reiterato si applica il regolamento sopravvenuto (Cons. Stato n. 1744 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di chiamata di un professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge n. 240/2010, quando l’Università la faccia ripartire con un nuovo avviso di indizione e con riapertura dei termini, è disciplinata dal regolamento interno sopravvenuto, e non da quello vigente al momento della prima indizione. Il principio del tempus regit actum va riferito alla fase valutativa, che costituisce il fulcro del procedimento, e non alla fase di avvio. È quindi illegittima la scelta dell’Ateneo di applicare il vecchio regolamento, privo della valutazione comparativa dei candidati, quando la nuova disciplina sopravvenuta imponga espressamente la comparazione e sia più coerente con il giudicato che aveva annullato la precedente procedura. Resta invece legittima la decisione di far ripartire la procedura dall’avviso di indizione annullato dal giudice amministrativo.

Il Fatto

Un’Università avviava nel 2017 una procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia. A seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’avviso e della previsione regolamentare che ne costituiva il fondamento, l’Ateneo reiterava la procedura. Un candidato impugnava gli atti della prima e della seconda tornata, contestando in particolare l’assenza di una valutazione comparativa tra gli aspiranti.

Il TAR Toscana accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti, rilevando che nessun atto della procedura esponeva le ragioni della preferenza accordata a un candidato rispetto agli altri. L’Università rinnovava allora la procedura, pubblicando un nuovo avviso di indizione e dichiarando di applicare il regolamento del 2011, ormai superato, anziché quello entrato in vigore nel 2019. Il candidato impugnava i nuovi atti; il TAR rigettava; l’interessato proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina i primi tre motivi, che contestano l’incoerenza della sentenza nel ritenere corretta la riapertura della procedura e nel tollerare, al tempo stesso, l’applicazione del regolamento abrogato. L’art. 2 del regolamento del 2019 richiama le procedure “attivate” sulla base delle delibere di assegnazione delle risorse successive all’entrata in vigore del regolamento stesso. Il Consiglio di Stato ritiene che l’aggettivo “successive” si riferisca alle procedure, non alle delibere, e ne trae quattro ragioni.

Anzitutto, l’interpretazione è conforme al principio del tempus regit actum: se il procedimento è ancora in corso, si applicano le norme sopravvenute. In secondo luogo, il fulcro di una procedura concorsuale risiede nel momento valutativo e non nell’indizione, che di norma lo precede anche di molto: ritenere l’ultrattività del vecchio regolamento contrasta con i principi di imparzialità ed efficienza quando la fase più importante si è svolta sotto le nuove disposizioni.

Una terza ragione è pratica. Le procedure di cui all’art. 24, comma 6, legge n. 240/2010 sono “a tempo”, non prevedono termini perentori di conclusione e spesso divengono oggetto di contenzioso: caratteristiche che inducono a non sottrarle al principio del tempus. Diversamente, a procedure indette in tempi remoti si continuerebbe ad applicare un regolamento non aggiornato, che in questo caso non prevedeva la comparazione tra candidati.

Da ultimo, il nuovo regolamento impone all’art. 6 una valutazione comparativa e già all’art. 4 la nomina obbligatoria della commissione: regole più coerenti con il dictum della sentenza del TAR che proprio in quella carenza aveva individuato il motivo di illegittimità.

Il Collegio affronta poi l’obiezione dell’appellante, che contestava la riapertura dei termini ritenendo sufficiente la riedizione dei soli atti valutativi. L’analisi muove dal dispositivo della pronuncia del TAR, che ha annullato tutti gli atti impugnati, compreso l’avviso di indizione, senza limitazioni: la scelta dell’Ateneo di far ripartire la procedura è quindi corretta, se non vincolata. Essa è anche la più idonea a emendare il vizio, ampliando la platea dei selezionabili e imponendo di valutare comparativamente tutte le candidature. L’appello è pertanto accolto in parte: illegittima l’applicazione del regolamento del 2011, legittima la riapertura della procedura. Il motivo di appello che ripropone i censuri di merito è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Consiglio annulla gli atti successivi all’avviso n. 110153/2020, ne conferma la validità e ordina all’Università di esperire una nuova valutazione sulle sole candidature presentate nei termini di quell’avviso, applicando il regolamento del 2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *