Opere sulle sponde dei corsi d’acqua e giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (Cons. Stato n. 1741 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto provvedimenti amministrativi che ordinano il ripristino della sponda di un corso d’acqua, quando la funzione dell’opera è quella di assicurare il regolare deflusso delle acque pubbliche, rientrano nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, che richiama i provvedimenti adottati in materia di regime delle acque pubbliche dall’art. 2 del r.d. n. 523 del 1904. Rilevano, a tal fine, l’oggetto dell’atto e l’effetto autoritativo che esso produce, non l’autorità che lo ha adottato: la circostanza che il provvedimento provenga dal Sindaco, anziché da un organo specificamente preposto alla tutela delle acque, non sposta la giurisdizione. L’indicazione, contenuta nell’atto, della possibilità di gravame davanti al TAR integra una clausola inserita in adempimento di un obbligo di legge e non assume rilievo in punto di individuazione del giudice, rispondendo il regime della giurisdizione a prerogative di ordine pubblico processuale.

Il Fatto

Il Sindaco del Comune di Ancona, a seguito delle copiose piogge che avevano provocato il cedimento del terreno di scarpata costituente la ripa sinistra del tratto discendente del Fosso del Vallone, ha adottato una prima ordinanza con cui dichiarava l’urgente necessità di provvedere alle opere di ripristino della funzione di sponda. Gli odierni appellati hanno impugnato tale atto davanti al TAR Marche.

Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti hanno gravato la seconda ordinanza sindacale, con la quale l’amministrazione, preso atto del persistere dell’urgenza, ha ordinato a tutti i destinatari di eseguire le opere entro novanta giorni. Il TAR, con sentenza breve, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse e ha accolto i motivi aggiunti, annullando il secondo provvedimento. Il Comune ha proposto appello, deducendo con il primo motivo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le questioni pregiudiziali. È infondata l’eccezione di inammissibilità del motivo sul difetto di giurisdizione fondata sulla mancata impugnazione del capo dell’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva affermato la propria giurisdizione: l’appello è rivolto avverso la sentenza, che ha implicitamente fatto propria quella decisione al solo fine di pronunciarsi sull’istanza di sospensione. È invece inammissibile la memoria depositata dal Comune oltre il termine dell’art. 55, comma 5, cod. proc. amm. Si esclude, inoltre, che gli argomenti spesi in appello siano preclusi per non essere stati dedotti in primo grado, non sussistendo in termini generali una simile preclusione.

Quanto al merito, il primo motivo è fondato. Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, che devolve al Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi contro i provvedimenti definitivi adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della stessa legge e in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 523 del 1904. Quest’ultima disposizione contempla le opere di qualunque natura che possono avere relazione col buon regime delle acque pubbliche e con la difesa e conservazione delle sponde, nonché il potere dell’autorità amministrativa di ordinarne la modificazione, la cessazione o la distruzione.

Da qui il principio: poiché il regolare regime delle acque pubbliche dipende anche dalle opere sulle sponde, in quanto funzionali ad assicurare il deflusso, le controversie che riguardano tali opere per la loro funzione sono devolute al giudice speciale. Nel caso concreto l’oggetto del provvedimento è il ripristino della sponda del Fosso del Vallone e la finalità è il ripristino del regolare deflusso delle acque: ne segue la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Il Collegio richiama in proposito la propria giurisprudenza, che ha ritenuto appartenere alla giurisdizione speciale la controversia su un provvedimento riguardante la realizzazione di un parcheggio e di un’arginatura, in quanto il progetto prevedeva opere con incidenza immediata e diretta sulla materia delle acque pubbliche (Cons. St., sez. IV, n. 6359 del 2020). Né rileva che l’atto provenga da un’autorità diversa da quelle preposte alla tutela delle acque, poiché ciò che conta è l’oggetto dell’atto e l’effetto autoritativo che produce (Sez. un., ord. n. 10845 del 2009).

L’appello è dunque accolto e, in riforma della sentenza impugnata, viene dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione del Tribunale superiore delle acque pubbliche quale giudice munito di giurisdizione, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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