Sospensione sine die del procedimento per integrazione documentale e silenzio-inadempimento (TAR Puglia n. 208 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento amministrativo, le cause di interruzione o sospensione del termine assegnato all’amministrazione per provvedere sono tipiche e di stretta interpretazione, e non lasciano spazio a sospensioni sine die motivate da esigenze estranee al paradigma normativo. La richiesta di integrazione documentale non determina una sospensione illimitata dell’istruttoria: in assenza di un termine per l’adempimento dell’interessato, ove questi non provveda, il termine procedimentale ricomincia a decorrere trascorsi trenta giorni dall’intimazione. Il rispetto del termine di conclusione del procedimento costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi degli artt. 29, comma 2-bis, della l. n. 241/1990 e 117, comma 2, lett. m), Cost.. Ne consegue la formazione del silenzio-inadempimento e l’accoglimento del ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., con declaratoria dell’obbligo di provvedere.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle affissioni ha presentato al Comune quattro istanze, tutte del 18.12.2023, per l’occupazione del suolo pubblico e l’installazione di altrettanti cartelli pubblicitari monofacciali lungo strade del territorio comunale. L’amministrazione non ha adottato alcun provvedimento conclusivo. La società ha quindi proposto ricorso per accertamento del silenzio e condanna dell’ente a provvedere con atto espresso.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione ha rappresentato di aver richiesto a più riprese integrazioni documentali, da ultimo con nota del 16.03.2024, e di essere rimasta inerte per la mancanza della documentazione necessaria a completare l’istruttoria. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica anzitutto l’inerzia comunale come silenzio-inadempimento, rispetto al quale è esperibile il rito speciale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.. L’installazione di impianti pubblicitari richiede un provvedimento autorizzatorio esplicito, come si evince dagli artt. 3, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993 e 23, comma 4, cod. strada. Poiché gli impianti sono collocati lungo le strade, sussiste un onere di verifica in capo all’amministrazione circa le condizioni di sicurezza della circolazione, materia sottratta al silenzio assenso dall’art. 20, comma 4, della l. n. 241/1990.
Il nucleo argomentativo riguarda la richiesta di integrazione documentale. Il Collegio richiama il sistema dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e afferma che le cause di sospensione del termine sono tipiche e di stretta interpretazione. La fissazione di un termine di durata massima del procedimento risponde a finalità acceleratorie, cui è funzionale la tipicità delle cause sospensive. Non possono quindi ostacolare la conclusione fattori concernenti la sfera del privato che non abbia prodotto l’integrazione richiesta.
Il Collegio respinge l’obiezione secondo cui la nota di richiesta non indicava il termine di sospensione né quello per produrre la documentazione. Ammettere una sospensione fino all’adempimento significherebbe aprire il procedimento sine die, con incertezza dei tempi e rimessione del confine temporale all’arbitraria determinazione del soggetto pubblico. Ciò contrasta con i principi di speditezza e trasparenza. Il Collegio richiama l’art. 29, comma 2-bis, della l. n. 241/1990 e l’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., che elevano il rispetto del termine a livello essenziale delle prestazioni, e l’art. 2, comma 7, della l. n. 241/1990, che consente una sospensione per una sola volta e per non più di trenta giorni.
Ne deriva che, in assenza di termine per l’adempimento, il termine procedimentale ricomincia a decorrere trascorsi trenta giorni dall’intimazione. Essendo decorsi dieci mesi dall’ultima richiesta di integrazione, l’inerzia è illegittima. Il ricorso è accolto, con declaratoria dell’obbligo di adottare la determinazione conclusiva entro sessanta giorni; in caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto di Lecce. Le spese sono compensate, tenuto conto della condotta della ricorrente che non ha prodotto la documentazione integrativa.
Nota della Redazione
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