Impedimento del difensore per altro processo e obbligo di nominare un sostituto (Cass. pen. Sez. I n. 7235 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., solo se il difensore prospetta l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità degli impegni, indica specificamente le ragioni che rendono essenziale la sua presenza nel diverso processo, rappresenta l’assenza di altro codifensore e l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., in entrambi i giudizi. L’obbligo di nominare il sostituto o di indicare le ragioni della mancata nomina non opera unicamente quando l’impedimento dipenda da serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate. La mancata indicazione delle specifiche ragioni dell’impossibilità di ricorrere a un sostituto rende l’istanza generica e impedisce al giudice una valutazione concreta sulla sua fondatezza.

Il Fatto

Il Tribunale aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere perché i reati ascritti agli imputati non erano punibili ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. La Corte di Appello, rilevata la mancata notifica del decreto di citazione diretta a giudizio alla persona offesa, aveva dichiarato la nullità di quella sentenza. Gli imputati hanno proposto ricorso deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 179 e 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 23-bis, comma 4, legge n. 176 del 2000, per il rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore insieme alla richiesta di trattazione orale.

La questione riguarda quindi la validità del diniego opposto dal giudice di merito a una richiesta di differimento fondata sulla contemporaneità di un altro impegno professionale del difensore.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, qualificando la doglianza come manifestamente infondata. Il Collegio ha richiamato i principi consolidati in materia, ricordando che l’impegno professionale in altro procedimento integra legittimo impedimento solo al ricorrere di quattro condizioni cumulative, tutte già individuate dalle Sezioni Unite n. 4909 del 2015.

La Corte ha poi richiamato la successiva precisazione delle Sezioni Unite n. 41432 del 2016, secondo cui l’unico caso in cui non opera l’obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicarne le ragioni è quello in cui l’impedimento a comparire derivi da serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate. Ha inoltre osservato che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la mancata autorizzazione del soggetto patrocinato non osti alla nomina di un sostituto, rientrando tale scelta nella discrezionalità tecnica del difensore.

Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva dato conto della mancata indicazione delle specifiche ragioni dell’impossibilità di ricorrere a un sostituto e della conseguente impossibilità di valutare in concreto la fondatezza dell’istanza. La Suprema Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione la valutazione del giudice di merito di fronte alla genericità dell’istanza, non potendosi pretendere che dagli allegati si dovesse “evincere” l’impossibilità di nominare sostituti.

All’inammissibilità dei ricorsi è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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