Chirurgia ambulatoriale semplice soggetta ai requisiti dell’allegato 5.2 (TAR Calabria n. 570 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione sanitaria all’esercizio di un ambulatorio di specialistica chirurgica presuppone il possesso dei requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi di cui al paragrafo 5.2 dell’allegato 5 al DCA n. 81/2016. L’allegato non distingue tra chirurgia ambulatoriale semplice e complessa, ma solo tra ambulatori di specialistica medica (paragrafo 5.1) e ambulatori di specialistica chirurgica (paragrafo 5.2). Il DCA n. 82/2019 integra il paragrafo 5.2 con i requisiti della chirurgia complessa, ma non autorizza, neppure implicitamente, l’esercizio della chirurgia semplice sulla base dei soli requisiti del paragrafo 5.1. L’assenza, in quest’ultimo, di dotazioni indispensabili a qualsiasi attività chirurgica conferma l’impossibilità di un’esecuzione fondata su quei soli standard.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria privata e ha chiesto alla Regione l’autorizzazione all’esercizio per numerose branche specialistiche mediche, diagnostiche e chirurgiche. La Commissione per l’autorizzazione sanitaria dell’ASP, all’esito di un sopralluogo, ha espresso parere favorevole per le branche mediche e diagnostiche e, per le branche chirurgiche, l’ha limitato alle sole visite e consulenze, rilevando la carenza dei requisiti strutturali e tecnologici dell’allegato 5.2 del DCA n. 81/2016.
La Regione ha recepito tale istruttoria con autorizzazione parziale. La ricorrente ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti, deducendo due motivi: il difetto di motivazione sullo specifico requisito mancante e l’erroneità del richiamo all’allegato 5.2, applicabile, a suo dire, alla sola chirurgia complessa e non a quella semplice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina dapprima il secondo motivo. Il quadro di riferimento è il DCA n. 81/2016, regolamento attuativo della legge regionale in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’allegato 5, parte integrante del decreto, distingue tra ambulatori di specialistica medica (paragrafo 5.1) e ambulatori di specialistica chirurgica (paragrafo 5.2), dettando per ciascuno i relativi requisiti.
Dal tenore letterale emerge che l’esercizio dell’attività chirurgica, senza alcuna distinzione, richiede il rispetto dei requisiti del paragrafo 5.2. L’allegato, nel suo complesso, non opera alcuna differenziazione tra prestazioni chirurgiche semplici e complesse. Non conducono a diversa conclusione i richiami ai punti 14 e 27 del paragrafo 5.1: l’armadietto per presidi medico-chirurgici risponde a esigenze di sicurezza e conservazione, mentre le attività invasive non sono sovrapponibili alla chirurgia ambulatoriale semplice.
Assume rilievo decisivo il fatto che il paragrafo 5.1 ometta dotazioni indispensabili a qualsiasi attività chirurgica, richieste invece dal paragrafo 5.2: locale per la preparazione del chirurgo, zona di preparazione del paziente, deposito di materiale sterile, spazio di sterilizzazione, aspiratore elettrico, erogatori di ossigeno, lettino tecnico, lampada scialitica, monitoraggio dei parametri vitali. La loro assenza conferma l’impossibilità di autorizzare l’attività chirurgica sui soli requisiti medici.
Quanto al DCA n. 82/2019, il Collegio rileva che esso parte dal presupposto che la chirurgia ambulatoriale includa due tipologie di crescente complessità, semplice e complessa, entrambe rientranti nella chirurgia ambulatoriale, per la quale vale il paragrafo 5.2. Il decreto si limita a integrare tale paragrafo con i requisiti della chirurgia complessa, senza autorizzare implicitamente la chirurgia semplice sui requisiti del paragrafo 5.1. Il richiamo alla lettera “H” del nomenclatore attiene al solo regime di erogazione delle prestazioni, non ai requisiti strutturali.
La distinzione tra interventi semplici e complessi è rimessa alle Regioni dal D.M. n. 70/2015, ma il DCA n. 82/2019 non ha dato attuazione a tale ripartizione nei termini invocati. Irrilevante resta il verbale della Commissione, mero suggerimento privo di copertura normativa. Il primo motivo è poi dichiarato infondato, per inconciliabilità logica: la ricorrente contesta l’applicabilità dei parametri, non il loro possesso. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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