Valutazione progetti borghi, on/off sub criterio a.3 e punteggi onnicomprensivi (TAR Calabria n. 574 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di una procedura selettiva per il finanziamento di progetti integrati di valorizzazione territoriale, la commissione giudicatrice non introduce una modifica postuma dei criteri della lex specialis quando, in relazione al sub criterio a.3 di tipo on/off, attribuisce i 7 punti solo al Comune che sia direttamente titolare del riconoscimento ufficiale o del marchio di qualità di livello nazionale o internazionale. Il riconoscimento riferibile a un soggetto giuridico distinto, ancorché collocato nel territorio comunale, non soddisfa il requisito. La presenza, nel formulario, di contenuti identici a quelli di altri progetti presentati da Comuni con contesti territoriali e socio-culturali differenti giustifica, in termini assorbenti, l’assegnazione del punteggio pari a 0. Le censure che quantificano i punti che il ricorrente avrebbe dovuto conseguire per singoli sub criteri si risolvono in un inammissibile sconfinamento nel merito del giudizio valutativo della commissione.
Il Fatto
Il Comune ricorrente agisce per l’annullamento del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dell’avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria. La domanda di finanziamento è stata giudicata “ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse”, con il punteggio di 37,90.
Il progetto presentato riguardava la valorizzazione del borgo in funzione dell’attrattività di un parco archeologico situato nel territorio comunale, riconosciuto come patrimonio UNESCO. Il Comune ha proposto richiesta di riesame, ma il punteggio è stato confermato in sede di graduatoria definitiva. Di qui il ricorso, affidato alla violazione della lex specialis e all’eccesso di potere, con il supporto di una perizia di parte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dal vaglio dei rilievi processuali della difesa regionale, risultando il ricorso infondato nel merito. La prima censura riguardava la mancata attribuzione di 7 punti in relazione al criterio oggettivo di tipo on/off previsto dall’avviso pubblico.
Il Tribunale ha osservato che la lex specialis prescrive l’attribuzione di 7 punti al Comune che sia direttamente titolare di un riconoscimento ufficiale o di un marchio di qualità di livello nazionale o internazionale. Tale requisito non è rinvenibile in capo all’Ente ricorrente: il riconoscimento di sito UNESCO, sebbene collocato nel territorio comunale, non è ascrivibile al ricorrente ma riferibile a un distinto soggetto giuridico. Il Comune, infatti, non ha allegato alcun riconoscimento diretto, essendosi limitato ad avviare la procedura di adesione a un’associazione di borghi.
Poiché il beneficio economico è finalizzato al finanziamento di progetti integrati di valorizzazione dei borghi, non risulta illogica l’interpretazione della commissione secondo cui l’attestazione di qualità avrebbe dovuto ottenerla il Comune partecipante. Il Collegio ha quindi escluso che in sede valutativa sia stata introdotta una modifica postuma dei criteri di valutazione fissati nell’avviso pubblico.
La seconda censura investiva la valutazione dei sub criteri a.1, a.2, b.1, b.2, c.1, e.1 ed e.2, ai quali era stato assegnato 0 punti per la presenza di testi identici ripetuti in altri progetti. L’avviso pubblico richiedeva che il progetto di sviluppo fosse conformato alle caratteristiche specifiche del territorio di riferimento. Dalle emergenze documentali è risultato che il formulario presentato dal Comune ricorrente è caratterizzato da un contenuto identico a quello presente nella descrizione dei progetti di altri Comuni, situati in contesti territoriali e socio-culturali con diverse peculiarità, e sovrapponibile ai formulari di quattro Comuni individuati.
Tale circostanza giustifica, in termini assorbenti, l’assegnazione del punteggio pari a 0. Le ulteriori deduzioni difensive, tese a quantificare i punti che il ricorrente avrebbe dovuto conseguire per ogni singolo sub criterio, si risolvono in un inammissibile sconfinamento nel merito del giudizio valutativo della commissione, costituendo una non consentita sostituzione sugli apprezzamenti alla medesima spettanti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione della natura della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.