Sanatoria edilizia, silenzio-rigetto e ordine di demolizione (TAR Calabria n. 586 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 t.u. edilizia ha valore legale tipico di rigetto: ad esso conseguono gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego. Ne deriva che l’ordine di demolizione può essere validamente reiterato anche quando l’istanza di sanatoria non sia stata formalmente definita. L’ordine di demolizione è legittimamente emesso anche nei confronti dell’usufruttuario autore dell’illecito. La s.c.i.a. in sanatoria produce gli effetti tipici solo se riferita a interventi riconducibili alle fattispecie per cui l’ordinamento ne consente l’uso. La piscina interrata, incidendo con opere invasive sul sito, integra una nuova costruzione ed è soggetta al regime del permesso di costruire.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune ha accertato la realizzazione di opere abusive in un’area gravata da vincoli paesaggistico-ambientali, idrogeologico-forestali, aeroportuali, sismici e PAI Rischio Frane. Gli interventi consistono in una struttura in cemento armato con sovrastanti travi in legno, in una piscina interrata in vetroresina e in un ampliamento che unisce due corpi di fabbrica.
Il ricorrente deduce tre censure: la pendenza della sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 380/01 presentata dal padre, deceduto, che avrebbe impedito la reiterazione dell’ordine; l’erronea indicazione della proprietà di una particella e la propria qualità di mero usufruttuario; la presentazione di una SCIA in sanatoria per la piscina, ostativa alla demolizione fino alla definizione del procedimento.
La Motivazione della Corte
La struttura in cemento armato era già stata oggetto di una precedente ordinanza di demolizione, rimasta del tutto inottemperata, cui aveva fatto seguito la realizzazione delle ulteriori opere. Il Collegio rileva che all’istanza di sanatoria non seguiva il necessario titolo abilitativo e richiama il principio per cui il silenzio sulla richiesta di concessione in sanatoria e sull’istanza di accertamento di conformità costituisce silenzio significativo di rigetto.
Quanto alla seconda censura, dalla relazione istruttoria emerge che sulla particella contestata non insistono opere abusive. In ogni caso, l’ordine di demolizione è validamente emesso anche nei confronti dell’usufruttuario autore dell’illecito. Il Collegio richiama Cons. Stato, A.P., 11 ottobre 2023, n. 16.
Quanto alla piscina, la Corte afferma che si tratta di struttura che incide con opere invasive sul sito e configura una nuova costruzione ex art. 3 d.P.R. 380/2001, assoggettata al regime abilitativo del permesso di costruire. Richiama TAR Reggio Calabria n. 419/2025 e Cons. Stato, Sez. II, 21 giugno 2024, n. 5538.
Sulla scia in sanatoria, la Corte ribadisce che essa produce gli effetti tipici solo se riferita a interventi riconducibili alle fattispecie per cui l’ordinamento ne consente l’uso. Nella specie, la scia è stata presentata per legittimare opere di ampliamento volumetrico fuori sagoma, pacificamente qualificabili come nuova costruzione. L’evidente estraneità della scia rispetto al proprio ambito applicativo attiene a presupposti immediatamente riscontrabili, che esulano dalle valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’amministrazione.
La manifesta inaccoglibilità della scia rivela il carattere strumentale della sua presentazione, avvenuta al solo fine di paralizzare l’esercizio del potere repressivo del Comune, con conseguente abuso del diritto e violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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