Chiusura immediata dell’attività di somministrazione: la legittimità si valuta al momento dell’emanazione dell’ordinanza (TAR Puglia n. 761 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità dell’ordinanza di chiusura immediata di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. La successiva attività di rimessione in pristino o di sanatoria posta in essere dall’interessato non assume alcuna rilevanza ai fini del giudizio di legittimità sull’atto, potendo eventualmente costituire il presupposto per una motivata richiesta di rivalutazione alla pubblica amministrazione dell’esercizio dell’attività d’impresa pro futuro. La sussistenza di precedenti provvedimenti inibitori di ordine sanitario ed edilizio, non impugnati e non adempiuti, legittima l’amministrazione a inibire l’attività commerciale esercitata in locali interessati da abusi edilizi.

Il Fatto

Le società ricorrenti operavano in un compendio immobiliare nel quale era esercitata un’attività di bar-ristorante e sala ricevimenti. A seguito di un’ispezione igienico-sanitaria, erano emerse difformità strutturali e riguardanti il sistema di approvvigionamento idrico. Il Comune, dopo la sospensione dell’attività disposta dal servizio sanitario e un’ordinanza di demolizione delle opere abusive, adottava l’ordinanza di chiusura immediata dell’attività di somministrazione, avverso la quale le società proponevano ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nel respingere il ricorso, ha confermato le valutazioni rese in sede cautelare, rilevando come nella vicenda fosse pacifica l’esistenza di provvedimenti inibitori di ordine sanitario ed edilizio che, non essendo stati impugnati, rendevano esente da censure la decisione comunale di inibire l’esercizio dell’attività.

Quanto al motivo relativo all’avvenuta sanificazione e alla messa in sicurezza degli immobili, il Collegio ha precisato che la valutazione di legittimità dell’atto gravato è riferita alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. La successiva attività posta in essere dalle società ricorrenti non può quindi rilevare nel giudizio, potendo eventualmente consentire un’istanza di rivalutazione alla pubblica amministrazione per il futuro esercizio dell’attività.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *