L’offerta con kit inclusi non viola la lex specialis (TAR Emilia-Romagna n. 373 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella verifica della conformità dell’offerta economica alla legge di gara, la colonna della scheda relativa alle confezioni per calibrazioni e controlli costituisce una mera specificazione analitica del numero di confezioni totali offerte, che ne ricomprende il valore economico. L’indicazione separata dei kit per le verifiche di qualità non comporta, quindi, la loro esclusione dal conteggio complessivo dell’offerta, né la violazione delle prescrizioni della lex specialis. Il mancato soddisfacimento del fabbisogno indicato dalla stazione appaltante può essere dedotto solo quando il quantitativo complessivo di test offerti risulti insufficiente rispetto ai test “refertati” indicati nel capitolato, tenuto conto che tali quantitativi hanno natura presuntiva e non tassativa.

Il Fatto

L’AUSL della Romagna ha indetto una procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per elettroforesi e diagnostica proteica, suddivisa in due lotti. Per il lotto 2 hanno presentato offerta la società ricorrente e la controinteressata, risultata aggiudicataria con un punteggio complessivo di 98,53, inferiore di appena 0,01 punto rispetto a quello della ricorrente, seconda classificata. La società non aggiudicataria ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, deducendo che l’offerta economica della controinteressata sarebbe stata erroneamente valutata: la concorrente avrebbe indicato i kit per calibrazioni e controlli senza conteggiarne il valore economico, limitando illegittimamente l’offerta ai soli reagenti per i campioni. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa per non aver coperto il fabbisogno indicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, secondo il rapporto di priorità logica rispetto al ricorso incidentale, richiamando il principio della ragione più liquida e la giurisprudenza secondo cui l’infondatezza del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 42 e 35 CPA.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il contenuto della lex specialis, che imponeva ai concorrenti di includere nell’offerta tutti i reagenti necessari per l’esecuzione delle analisi, comprese le operazioni di calibrazione e controllo. Dalla compilazione della scheda di offerta economica della controinteressata è emerso che il numero di confezioni per calibrazioni e controlli, indicato in una colonna dedicata, era ricompreso nel numero di confezioni totali riportato nell’apposita colonna e, quindi, già conteggiato nel valore economico annuale offerto. La distinta indicazione costituiva una mera specificazione, priva di rilievo sul calcolo del corrispettivo.

La Corte ha verificato anche la copertura del fabbisogno: il numero di confezioni offerte, moltiplicato per i test contenuti in ciascuna confezione, ha determinato un totale di test offerti superiore al fabbisogno indicato nella Tabella 1 del capitolato, anche dopo lo scorporo dei test dedicati a calibrazioni e controlli. Quanto alla percentuale di rendimento del kit, essa rappresenta un dato finale, risultante dal rapporto tra test richiesti e test offerti, che non incide sulla sufficienza del quantitativo complessivo.

Sono state infine dichiarate inammissibili le censure formulate con la memoria difensiva, con cui la ricorrente contestava per la prima volta l’insufficienza delle confezioni per due specifici test, trattandosi di ampliamento del thema decidendum. Tali censure sono state ritenute comunque infondate, anche in ragione della natura presuntiva dei quantitativi indicati nel capitolato. Il ricorso principale è stato respinto e il ricorso incidentale dichiarato improcedibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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