Responsabilità della banca per mancata estinzione del conto su richiesta del cliente (ABF Collegio di Napoli n. 977 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conto corrente di durata ancora efficace nel periodo di competenza dell’Arbitro, il limite temporale della cognizione si valuta avendo riguardo al petitum: vi è competenza quando la contestazione riguardi effetti del rapporto prodottisi dopo tale limite. La banca che, pur a fronte di un conto non movimentato per oltre sette anni, non provveda autonomamente alla chiusura del rapporto è responsabile della mancata estinzione. Il cliente ha diritto alla rideterminazione del saldo alla data di ricezione del reclamo. La mancata prova dell’invio della richiesta di estinzione non esonera l’intermediario dal dovere di provvedere.
Il Fatto
La società ricorrente lamenta la mancata chiusura del rapporto di conto corrente alla stessa intestato, nonostante la richiesta di estinzione inoltrata nel 2018, e chiede la chiusura con decorrenza dalla richiesta formale, oltre alla depurazione del saldo dalle spese addebitate successivamente. La banca resistente, costituitasi in giudizio, deduce di non aver ricevuto alcuna richiesta e, in via preliminare, eccepisce l’incompetenza temporale dell’Arbitro per fatti anteriori al limite di competenza. Nel merito rileva di aver mantenuto legittimamente il rapporto e di aver inviato regolarmente gli estratti conto. Dichiara infine di aver dato corso alla chiusura del conto e del relativo affidamento, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
La motivazione del Collegio
Sull’eccezione preliminare, il Collegio richiama la decisione n. 72 del 2014 del Collegio di Coordinamento. Il limite di competenza va inteso nel senso che, quando la lite abbia a oggetto un rapporto di durata sorto prima del limite cognitivo ma ancora produttivo di effetti dopo di esso, occorre avere riguardo al petitum. In particolare, va verificato se la contestazione si fondi su vizi genetici del rapporto, con conseguente incompetenza, oppure su una divergenza relativa a effetti prodotti successivamente al limite, con conseguente competenza. Nel caso, il comportamento omissivo dell’intermediario, censurato dalla ricorrente, si deve ritenere protratto anche nel periodo di competenza dell’Arbitro. L’eccezione non è accolta.
Nel merito, la banca lamenta la mancata prova dell’invio e della ricezione della richiesta di estinzione. Sostiene di avere inviato regolarmente gli estratti conto periodici all’indirizzo comunicato, dai quali il cliente avrebbe potuto constatare la persistenza del rapporto e attivarsi tempestivamente. La ricorrente contesta la ricezione degli estratti conto. Poiché la resistente ha dichiarato di aver provveduto all’estinzione del rapporto, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di chiusura del conto.
Residua la domanda di rideterminazione del saldo, con depurazione delle spese addebitate successivamente all’istanza del 2018. Dalla documentazione prodotta in prima battuta non si evincevano né la data di estinzione né il saldo. Il Collegio ha quindi invitato la resistente a produrre la documentazione relativa. L’intermediario ha riscontrato allegando il conto di estinzione al 31 luglio 2025, dal quale risulta che il rapporto è stato estinto in data 11 luglio 2025, con un saldo negativo di € 28.870,38. In sede di estinzione venivano addebitate spese e competenze maturate sino al 30 giugno 2025, riconducibili all’applicazione di interessi, canoni per servizi telematici e imposte di bollo.
Secondo il Collegio, non vi è prova che la richiesta di chiusura sia effettivamente pervenuta nella data indicata dalla ricorrente. Deve tuttavia accertarsi la responsabilità della banca per non avervi autonomamente provveduto, essendo il conto non movimentato per oltre sette anni, se non altro a far data dal reclamo. Rispetto a tale data la ricorrente ha diritto a ottenere la rideterminazione del saldo. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto. Il Collegio dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente la somma di € 20,00 a rimborso del versamento effettuato alla presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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