Carenza di allegazioni prova la colpa grave dell’utente nelle frodi su carta (ABF Collegio di Torino n. 3549 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, grava sull’intermediario, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, l’onere di provare che le operazioni sono state autenticate, correttamente registrate e contabilizzate e che non hanno subito malfunzionamenti, nonché l’eventuale frode, dolo o colpa grave dell’utilizzatore. La conformità del sistema alla Strong Customer Authentication e la produzione dei log informatici assolvono il primo onere, ma non anche quello relativo alla colpa grave. Quest’ultima può essere provata anche per presunzioni, gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c., e richiede una condotta abnorme ed inescusabile: non ogni imprudenza è sufficiente. Quando l’intermediario abbia dimostrato l’autenticazione e il cliente si limiti a un mero disconoscimento delle operazioni, senza allegare le modalità della truffa, il Collegio può trarre da tale carenza il convincimento della colpa grave e rigettare la domanda di rimborso. Non è configurabile in capo all’intermediario un obbligo generale di monitoraggio preventivo delle operazioni.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva all’ABF il riconoscimento del diritto al rimborso di poco meno di 1.800 euro, corrispondenti a una serie di operazioni di pagamento eseguite con due carte, a suo dire, a sua insaputa. Riferiva di aver appreso dell’esecuzione delle transazioni dalle notifiche dell’app di home banking, di aver immediatamente contattato il servizio clienti per bloccare gli strumenti di pagamento, di aver presentato denuncia e compilato la modulistica di disconoscimento; da un successivo estratto conto emergevano ulteriori operazioni, anch’esse disconosciute e oggetto di integrazione della denuncia.
Secondo la ricorrente, la sottrazione del denaro era imputabile alla banca per insufficienza dei sistemi di sicurezza informatica e per mancanza di adeguati presidi di controllo. L’intermediario resisteva, eccependo la mancata diligenza della cliente, l’adozione di procedure conformi alla normativa sull’autenticazione forte e la genericità del disconoscimento, privo di descrizione delle modalità della truffa.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile: gli artt. 97 e 98 della PSD 2, gli artt. 10 e 10-bis del d.lgs. n. 11/2010 e le norme tecniche EBA recepite con il Regolamento Delegato UE 2018/389. Ha poi richiamato la ripartizione dell’onere probatorio: l’intermediario deve dimostrare l’autenticazione e la regolare registrazione delle operazioni e l’assenza di malfunzionamenti, oltre all’eventuale frode, dolo o colpa grave dell’utente.
Sul primo versante il Collegio ha ritenuto l’onere assolto. L’intermediario ha documentato un enrollment dell’app su un nuovo smartphone, avvenuto la sera precedente alle operazioni, con codice cliente, data di nascita, PIN e OTP; e ha prodotto log informatici idonei a comprovare l’autenticazione di ciascun pagamento, con l’impiego dei due fattori SCA — possesso dell’app e conoscenza dello S***Code o dato biometrico. Il sistema è stato giudicato compliant con la SCA per intero il percorso: attivazione, accesso in app, visualizzazione dei dati delle carte ed esecuzione delle singole disposizioni.
Passando alla posizione della cliente, il Collegio ha richiamato l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 22745 del 2019: la prova documentale dell’autenticazione non soddisfa da sola l’onere sull’intermediario, che deve indicare gli elementi di fatto delle modalità esecutive da cui trarre per presunzioni la colpa grave dell’utente. Ha poi richiamato la decisione n. 24366/2019, secondo cui integra la colpa grave solo il contegno abnorme ed inescusabile, valutato alla luce di tutte le circostanze del caso, e la decisione n. 5304/2013 sulle presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c.
Nel caso concreto, la ricorrente non ha prodotto alcun elemento a sostegno della propria ricostruzione. L’assenza di allegazioni sulle modalità della truffa, di fronte alla prova dell’intermediario sull’autenticazione, consente al Collegio di desumere la colpa grave: la domanda si risolve in un formale disconoscimento, senza contestualizzazione fattuale, così da impedire ogni valutazione sull’insidiosità della frode. Il Collegio ha infine dichiarato irrilevanti le contestazioni su mail-alert e anomalia delle disposizioni, escluso un obbligo generale di monitoraggio preventivo e rigettato il ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.