Segnalazioni in SIC illegittime per mancata prova della tempestività del preavviso (ABF Collegio di Napoli n. 888 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a un sistema di informazione creditizia è legittima solo se l’intermediario dimostra, oltre alla veridicità sostanziale dell’inadempimento, che il debitore ha ricevuto un preavviso idoneo a garantirgli un termine di quindici giorni per regolarizzare prima della pubblicità negativa. Il preavviso è atto unilaterale recettizio e produce effetti, ai sensi dell’art. 1334 cod. civ., solo quando il destinatario ne viene a conoscenza: la sola produzione di solleciti non prova la ricezione. Spetta inoltre all’intermediario provare la tempestività del preavviso rispetto al momento in cui la segnalazione è divenuta visibile ai partecipanti, perché tale anteriorità è elemento costitutivo della legittimità della segnalazione. In difetto di tale prova il ricorso è accolto e va accertato il diritto alla cancellazione dei dati.

Il Fatto

La ricorrente, coobbligata in un mutuo ipotecario erogato dall’intermediario nel febbraio 2007, contesta le segnalazioni negative iscritte a suo nome in due sistemi di informazione creditizia, rilevabili da visure aggiornate al 30.04.2025. Sotto il profilo formale lamenta di non aver mai ricevuto i preavvisi prescritti; sotto il profilo sostanziale contesta che l’intermediario non abbia prodotto il contratto e l’estratto conto richiesti, così da non poter dimostrare la correttezza del proprio operato.

L’intermediario si difende sostenendo che le irregolarità nei pagamenti risalgono al 2012 e che i solleciti, contenenti il preavviso, sono stati inviati all’indirizzo risultante dagli archivi, con tracciatura della consegna mediante sistema GPS. Allega inoltre le successive sospensioni del pagamento accordate tra il 2014 e il 2024, tutte comunicate e consegnate, e conclude per il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato dell’Arbitro: chi dispone la segnalazione deve provare sia la veridicità sostanziale dell’inadempimento, sia la ricezione del preavviso, sia la sua anteriorità di almeno quindici giorni rispetto alla visibilità del dato. Sul primo profilo la contestazione della ricorrente non è specifica: ella non nega il debito né il diritto dell’intermediario alla pretesa creditoria, e anzi ammette le inadempienze. La documentazione prodotta dalla resistente non è contestata e, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., può quindi fondare la decisione. Il presupposto sostanziale è dunque integrato.

La questione si concentra sul presupposto formale. L’intermediario produce sette lettere di sollecito del 2015 e 2016 contenenti l’avviso di futura iscrizione nei SIC e invoca la tracciatura GPS delle spedizioni. Il Collegio rileva però che nei documenti relativi alle spedizioni compare la dicitura “nessuna informazione di recapito disponibile”: manca quindi la prova della ricezione. Poiché il preavviso è atto unilaterale recettizio, la sua efficacia è subordinata alla conoscenza da parte del destinatario.

Il Collegio ammette che, in presenza di numerosi solleciti e in assenza di elementi contrari come un cambio di indirizzo, la ricezione potrebbe essere ritenuta in via presuntiva, secondo le precisazioni del Collegio di Coordinamento nella decisione n. 3089/2012. Ritiene tuttavia decisivo un diverso e assorbente rilievo: le comunicazioni risalgono al 2015 e 2016, mentre le segnalazioni contestate riguardano periodi successivi, e la resistente non offre alcun elemento sulla tempestività del preavviso rispetto alla visibilità del primo ritardo.

Su questo punto il Collegio richiama gli orientamenti condivisi in ABF, secondo cui il preavviso deve precedere di quindici giorni la visibilità della segnalazione e l’onere di provare il momento in cui essa è divenuta visibile grava sull’intermediario, trattandosi di elemento costitutivo della legittimità. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto della ricorrente alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati; l’intermediario è tenuto al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento effettuato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1334 c.c.

Tutte le 107 sentenze sull'art. 1334 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *