Chiusura del controllo sui rendiconti senza criticità per gli equilibri di bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 485 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo di cui all’art. 1, commi 166 e seguenti, legge n. 266/2005 e all’art. 148-bis d.lgs. n. 267/2000, la Sezione regionale di controllo, quando dall’esame del rendiconto e degli ulteriori elementi informativi non emergono profili di criticità o irregolarità suscettibili di inficiare gli equilibri di bilancio, chiude l’esame senza pronuncia di accertamento o di segnalazione, nei limiti e termini di cui in parte motiva. La chiusura non preclude ulteriori controlli, restando ferme le raccomandazioni dell’organo di controllo e la trasmissione della pronuncia all’organo di revisione e al Sindaco, perché questi ne dia comunicazione all’organo consiliare.

Il Fatto

Il Comune di Stagno Lombardo, ente di n. 1.442 abitanti della provincia di Cremona, è stato sottoposto all’esame dei rendiconti degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024 nell’ambito dei controlli di cui all’art. 1, comma 166, legge n. 266/2005 e all’art. 148-bis Tuel. L’istruttoria ha riguardato i profili più significativi della gestione finanziaria del periodo: i rapporti con l’Unione dei comuni in liquidazione, la gestione dei residui, la gestione di competenza, il conto economico e i progetti PNRR. L’Ente ha fornito riscontro ai rilievi istruttori.

Su richiesta del magistrato istruttore, la questione è stata deferita alla camera di consiglio con ordinanza del Presidente della Sezione n. 397/2025, per la pronuncia nel merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla rappresentazione dei risultati di amministrazione degli esercizi esaminati, ricostruiti su fonte Bdap. Il quadro evidenzia una costante consistenza del fondo di cassa e del risultato di amministrazione, con una parte disponibile progressivamente crescente dal 2021 al 2024, nonché assenza di pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate e di accantonamenti per fondo contenzioso, fondo perdite società partecipate e fondo anticipazioni di liquidità.

Dall’analisi della situazione finanziaria complessiva non sono emersi, per gli aspetti considerati, profili di criticità o irregolarità suscettibili di inficiare gli equilibri di bilancio e di richiedere una specifica pronuncia di accertamento o di segnalazione ai sensi di legge. È questa la ragione dell’esito di chiusura dell’esame dei rendiconti.

La Corte non si limita alla constatazione, ma formula alcune raccomandazioni. Invita l’Ente a prestare attenzione al saldo della gestione di competenza, negativo nel 2021 e nel 2024, seppure tenuto conto dell’incidenza del fondo pluriennale vincolato e dell’avanzo, e a monitorare il procedimento di liquidazione dell’Unione dei comuni.

Quanto alle economie sui progetti PNRR della Missione 1, la Sezione richiama le previsioni della Direttiva dPCM 23.01.2025, relativa alla gestione degli importi residui derivanti dal finanziamento degli avvisi pubblici a lump sum previsti dalle misure della M1C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La chiusura è disposta con riserva di ulteriori considerazioni in sede di successivi controlli.

Sul piano dispositivo, la Corte dispone la chiusura dell’esame dei rendiconti 2021-2024 nei limiti e termini di cui in parte motiva e la trasmissione della pronuncia, a mezzo sistema Con.Te., all’Organo di revisione e al Sindaco, con obbligo per quest’ultimo di comunicare all’organo consiliare i contenuti della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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