Limite al giudizio di responsabilità erariale per condotte gravemente colpose dell’Agente della riscossione (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 30 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale dell’Agente della riscossione, l’art. 214, comma 10, d.lgs. n. 33/2025 (sovrapponibile all’art. 6, comma 10, d.lgs. n. 110/2024) preclude l’avvio di giudizi di responsabilità per condotte connotate da colpa grave relative a quote affidate fino al 31 dicembre 2024, salvo che ne sia derivata la prescrizione del diritto di credito per effetto di adempimenti o omissioni posti in essere a decorrere dall’8 agosto 2024. La limitazione, operando ratione temporis, non consente all’azione di responsabilità di essere validamente esercitata dopo l’entrata in vigore della norma per illeciti commessi in epoca antecedente. Il richiamo all’art. 1, comma 529, l. n. 228/2012 conferma la circoscrizione alle sole ipotesi dolose per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio l’Agenzia delle entrate – Riscossione (Ader), quale successore ex lege di Riscossione Sicilia spa, per un’ipotesi di danno indiretto agli enti impositori, derivante da una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina che aveva annullato un’intimazione di pagamento, dichiarando inesigibile un credito tributario di oltre undicimila euro. L’annullamento era conseguito alla mancata costituzione in giudizio dell’agente della riscossione, che non aveva provato la notifica delle cartelle prodromiche.
La Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 261/2025, aveva accolto parzialmente la domanda, condannando Ader, a titolo di colpa grave, al pagamento di circa ottomila euro, riducendo l’addebito per il concorso causale dell’Agenzia delle entrate. Avverso tale pronuncia proponeva appello l’agente della riscossione, deducendo l’inammissibilità dell’azione per effetto del d.lgs. n. 110/2024, entrato in vigore l’8 agosto 2024, che limita la responsabilità alle sole condotte dolose.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello ha preliminarmente scrutinato la questione dell’applicabilità dell’art. 6, comma 10, d.lgs. n. 110/2024, confluito nell’art. 214, comma 10, d.lgs. n. 33/2025, ricognitivo delle disposizioni vigenti. La norma esclude l’avvio di giudizi di responsabilità contabile per omissioni, irregolarità e vizi nell’attività di riscossione, salvo il dolo, con le sole eccezioni della prescrizione o decadenza del credito per mancata notifica della cartella, per le quote affidate dal 1° gennaio 2025, e della prescrizione derivante da adempimenti posti in essere dall’8 agosto 2024 per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024.
Richiamando il proprio precedente (Sez. app. Sicilia, n. 25/A/2026), il Collegio ha interpretato la disposizione nel senso che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 110/2024, l’azione di responsabilità per colpa grave può essere esercitata solo al ricorrere dei presupposti tassativi indicati dalla norma. Nel caso di specie, la citazione era stata depositata il 30 dicembre 2024 e notificata il 6 gennaio 2025, quindi ben oltre la data dell’8 agosto 2024, con riferimento a quote affidate in epoca antecedente al 31 dicembre 2024, per le quali la prescrizione non era derivata da inadempimenti successivi a tale data.
La Corte ha escluso che possa configurarsi la responsabilità per il periodo antecedente all’8 agosto 2024 secondo il regime ordinario, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice. Ha precisato che il comma 2, lettera b), dell’art. 214 d.lgs. n. 33/2025 disciplina il rapporto tra ente creditore e agente della riscossione, mentre solo il comma 10 regola l’azione di responsabilità erariale. Ha infine richiamato l’art. 1, comma 529, l. n. 228/2012, che limita la responsabilità alle ipotesi dolose per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024.
La natura dirimente della questione preliminare ha reso superfluo lo scrutinio degli altri motivi di gravame, assorbiti. Il Collegio ha pertanto accolto l’appello, dichiarando inammissibile l’azione di responsabilità avviata dal Pubblico ministero, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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