Chiusura dell’esame dei questionari consuntivi senza ulteriori osservazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 455 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo, esaurita l’istruttoria sui questionari consuntivi degli esercizi finanziari 2021-2024, dispone la chiusura dell’esame senza ulteriori osservazioni quando i rendiconti risultano in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti, con particolare riferimento all’equilibrio di bilancio e all’equilibrio complessivo di cui ai commi 820 e 821 della legge n. 145/2018. La conclusione dell’esame non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi, restando riservati tutti gli eventuali approfondimenti in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi. Le raccomandazioni rivolte all’Ente su residui passivi, accantonamenti per imposte versate a Comune incompetente e capacità di riscossione delle entrate extratributarie integrano l’esercizio della funzione di controllo collaborativo, ferma restando la leale collaborazione dell’Amministrazione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i questionari sui rendiconti di gestione degli esercizi finanziari dal 2021 al 2024, redatti dall’Organo di revisione di un Comune di circa 855 abitanti, sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie. Il controllo ha riguardato anche i dati presenti nella BDAP e nel sistema Con.Te.

È stata svolta un’istruttoria, riscontrata dall’Amministrazione comunale, per acquisire informazioni e chiarimenti su tre aspetti: i residui passivi, l’accantonamento di imposte e tasse versate a Comune incompetente e la capacità di riscossione delle entrate extratributarie del 2024. La questione è stata deferita in camera di consiglio per l’adozione della pronuncia ex art. 1, commi 166 e ss., legge n. 266/2005.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha verificato l’equilibrio di bilancio dell’Ente, ricostruendo il risultato di competenza (W1), l’equilibrio di bilancio (W2) e l’equilibrio complessivo (W3). Il Comune ha documentato il conseguimento di un risultato di competenza non negativo in tutti gli esercizi considerati, nel rispetto dei commi 820 e 821 della legge n. 145/2018 e della Circolare MEF RGS n. 3 del 14 febbraio 2019, unitamente a un risultato positivo dell’equilibrio di bilancio.

Con riguardo ai residui passivi, l’esame contabile ha evidenziato un andamento crescente nel periodo. L’Ente ha giustificato l’ammontare con componenti di costo legate a interventi in tema di PNRR Digitale e opere pubbliche, precisando che la maggior parte delle opere risulta conclusa e pagata. La Sezione, preso atto del riscontro, ha invitato l’Ente a intraprendere misure, anche organizzative, volte a garantire il regolare corso dei pagamenti e un progressivo smaltimento dei residui, riservandosi opportune verifiche in occasione delle analisi sui prossimi rendiconti.

In ordine all’accantonamento di imposte e tasse versate a Comune incompetente, presente in tutti gli esercizi, è stato chiesto all’Ente di chiarire le dinamiche di movimentazione e il rispetto degli artt. 2 e 6 del decreto interministeriale 24.2.2016 e dell’art. 1, comma 722, legge n. 147/2013. L’Amministrazione ha confermato il rispetto delle disposizioni, rappresentando l’interfaccia con gli enti titolari del tributo per sanare le situazioni. La Sezione ha raccomandato un’azione puntuale e proattiva, in forza del principio di leale collaborazione e ai fini di una corretta gestione della finanza pubblica.

Da ultimo, la Sezione ha ravvisato una bassa capacità di riscossione in conto residui delle entrate extratributarie (Titolo 3) nel 2024, invitando l’Ente a porre in essere ogni opportuna azione per incrementare la capacità di incasso e tendere a un livello costante di efficienza nella riscossione dei crediti.

A fronte degli esiti dell’istruttoria non è stato necessario procedere a ulteriori approfondimenti sui rendiconti 2021-2024, risultati in linea con i vincoli di finanza pubblica. La Sezione ha quindi disposto la chiusura dell’esame dei questionari senza ulteriori osservazioni, disponendo la trasmissione della delibera al Sindaco e all’Organo di revisione dei conti per quanto di rispettiva competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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