Sanzione accessoria chiusura esercizio e differimento camera di consiglio per calamità naturale (TAR Puglia n. 451 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta e oggettiva impossibilità del difensore a raggiungere la sede giudiziaria, determinata da calamità naturale che abbia interrotto i collegamenti viari e di trasporto pubblico, costituisce giustificato motivo di rinvio della camera di consiglio dedicata all’esame della domanda cautelare. In tale evenienza, il giudice amministrativo, ove permangano le condizioni che hanno indotto all’adozione del decreto presidenziale di accoglimento dell’istanza monocratica, conferma le misure cautelari già disposte fino alla successiva camera di consiglio, assicurando la provvisoria tutela dell’interesse del ricorrente nelle more della trattazione collegiale.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione dell’efficacia, la determinazione direttoriale con cui è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per 8 giorni, nonché il successivo atto esecutivo che ne ha disposto l’attuazione e ogni atto presupposto, connesso e conseguente, inclusa la nota che stabiliva la decorrenza della sanzione. Il ricorso è stato proposto nei confronti dell’Agenzia delle Dogane – Direzione Territoriale Puglia Molise e Basilicata, costituitasi in giudizio.
Nelle more della trattazione cautelare, il difensore della società ricorrente ha depositato un’istanza con cui ha dichiarato l’oggettiva e imprevedibile impossibilità a raggiungere la sede giudiziaria di Bari per la sopravvenuta interruzione dei collegamenti viari e di trasporto pubblico determinata da calamità naturale, senza che la parte resistente abbia opposto nulla.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, rilevata l’oggettiva e imprevedibile impossibilità del difensore a comparire dinanzi alla sede giudiziaria a causa della calamità naturale che ha interrotto i collegamenti viari e di trasporto pubblico, ha disposto il rinvio della camera di consiglio alla successiva udienza del 22 aprile 2026 per la disamina della domanda cautelare.
Il Collegio ha verificato che permangono le condizioni che avevano indotto all’adozione del decreto presidenziale n. 102/2026, con il quale erano state accolte le misure monocratiche richieste dalla parte ricorrente. La conferma delle misure cautelari fino alla nuova camera di consiglio assicura la continuità della tutela provvisoria, evitando che il decorso del tempo e il rinvio dell’udienza possano determinare la consumazione dell’interesse al bene della vita oggetto della controversia.
La decisione si fonda sul necessario bilanciamento tra l’esigenza di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa della parte ricorrente, impedita a comparire per cause di forza maggiore, e l’esigenza di non lasciare privo di tutela l’interesse azionato nelle more del differimento dell’udienza cautelare.
Il provvedimento, di natura ordinatoria, non entra nel merito della fondatezza del ricorso, limitandosi a regolare il profilo temporale della trattazione e a conservare gli effetti delle misure già concesse in sede monocratica.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.