Ordine di demolizione al proprietario catastale e acquisizione in caso di inottemperanza (TAR Lazio n. 1263 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo, previsto dall’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, costituisce misura di tipo reale e non personale: esso è legittimamente notificato al proprietario catastale del terreno su cui insiste l’opera, indipendentemente dall’effettivo titolare secondo atti interprivati e dal materiale realizzatore dell’abuso. L’Amministrazione non è tenuta a conoscere i rapporti interni incidenti sul titolo di proprietà, né a comunicare il provvedimento a chi non risulti proprietario dai registri catastali. La mancata indicazione nell’ingiunzione dell’area che sarà acquisita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza non ne determina l’illegittimità: tale determinazione è elemento non essenziale e va operata nel successivo atto di accertamento dell’inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria, secondo i registri catastali, di un terreno sul quale i Carabinieri Forestali, con accertamento del 22.07.2019, hanno riscontrato la presenza di un edificio di civile abitazione, rifinito e abitato, realizzato in assenza di permesso di costruire, di nulla osta del Genio Civile, del nulla osta paesaggistico e di quello idrogeologico.
Il Dirigente del Settore Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di Velletri ha quindi ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Lazio deducendo, da un lato, di non essere l’effettiva proprietaria del terreno e, dall’altro, l’omessa indicazione dell’area destinata all’acquisizione in caso di mancata ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, il TAR muove dalla lettera dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, che consente di ingiungere la demolizione indifferentemente al proprietario o al responsabile dell’abuso. L’ordine di riduzione in pristino è infatti misura di tipo reale, volta a ripristinare il legittimo utilizzo del territorio alterato dalla sopravvenienza oggettiva del manufatto, non a sanzionare il comportamento che lo ha prodotto. Esso è quindi opponibile anche a soggetti estranei al comportamento illecito, purché abbiano la materiale disponibilità dell’opera e siano in grado di provvedervi.
Quanto all’individuazione del destinatario, il Collegio afferma che si deve fare riferimento a quanto risulta dai registri catastali, non potendosi pretendere dall’Amministrazione la conoscenza di atti interprivati incidenti sul titolo di proprietà. La scrittura privata del 2011, con cui la ricorrente assumeva di aver acquistato per conto di un terzo, non incide sulla legittimità del provvedimento, poiché la proprietà dell’immobile risultava riconducibile alla ricorrente dalla visura catastale del 18.07.2019.
Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’ordine di demolizione è legittimamente notificato al proprietario catastale, fino a prova contraria corresponsabile dell’abuso. Accogliere la tesi opposta consentirebbe a chiunque di paralizzare ogni provvedimento di riduzione in pristino allegando un diverso titolare, con vanificazione della funzione della norma. Nel caso concreto, la ricorrente abita l’immobile insieme ai familiari.
Sul secondo motivo, il Collegio osserva che la determinazione del quantum da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale, in caso di mancata esecuzione spontanea, è operata — come precisato nella stessa ordinanza — nell’atto di accertamento dell’inottemperanza, successivo all’ingiunzione e non oggetto del giudizio. Tale indicazione non è elemento essenziale dell’ordine di demolizione, il cui contenuto si individua in relazione alla funzione tipica di prescrivere la rimozione delle opere abusive. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della specificità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.