Estinzione del giudizio per definizione agevolata e esclusione del doppio contributo unificato (Cass. civ. Sez. V n. 17588 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inserimento dell’atto impositivo nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, documenta la regolare definizione della controversia nelle forme degli art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 200. Ne consegue che, ai sensi del comma 198, il processo si estingue. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Non è dovuto il c.d. doppio contributo unificato, trattandosi di misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

A seguito di una verifica nei confronti di un’associazione culturale, l’Agenzia delle Entrate emetteva un processo verbale di constatazione e, anni dopo, notificava all’ente un avviso di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2011, rettificava il reddito, ritenendo commerciale l’attività teatrale svolta.

Sulla base di tale atto l’Ufficio notificava poi a tre soci altrettanti avvisi di accertamento, imputando loro per trasparenza il maggior reddito accertato in capo all’ente. I soci impugnavano gli atti impositivi personali davanti alla CTP, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Agenzia veniva rigettato dalla CTR. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione; i controricorrenti resistevano.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che l’atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, disposizione espressamente diretta alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

Tale inserimento documenta la regolare definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022, nonché l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Ne deriva che, ai sensi del comma 198, il processo si è estinto.

Sul regime delle spese, la Corte applica la regola dell’art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022: le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Quanto al contributo unificato, la Corte esclude i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato. La misura opera nei soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Sul punto la Corte richiama il proprio orientamento, indicato in Cass. 18/01/2022, n. 1420.

La declaratoria di estinzione assorbe ogni altra questione e definisce il giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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