Responsabilità ambientale degli amministratori per la contaminazione storica del sito (TAR Veneto n. 325 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore degli illeciti ambientali, con riguardo ad attività intrinsecamente pericolose come la produzione chimica, il nesso eziologico tra condotta dell’operatore e contaminazione può essere accertato secondo la regola del “più probabile che non”, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Non è richiesto l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, essendo sufficiente la riferibilità oggettiva del fatto all’operatore, sul quale grava la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure esigibili secondo la logica dell’art. 2050 c.c. La nozione di “operatore” accolta dall’art. 302, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 ricomprende, oltre alle persone giuridiche, i soggetti che per ruolo e poteri hanno inciso nelle scelte tecniche e finanziarie rilevanti in materia ambientale. La diffida ex art. 245 d.lgs. n. 152/2006 non introduce un obbligo nuovo e indeterminato, ma presidia la continuità delle misure già delineate in sede procedimentale; l’azione di bonifica di un sito unitario non impone all’Amministrazione la quantificazione preventiva delle quote di responsabilità, ammettendosi la solidarietà esterna degli obblighi ripristinatori con salvezza dei rapporti interni di rivalsa.
Il Fatto
Il ricorrente, già presidente del consiglio di amministrazione della società titolare di un sito produttivo chimico in provincia di Vicenza nel periodo 2006–2009, ha impugnato la diffida con cui la Provincia lo ha individuato, insieme ad altri, tra i responsabili della potenziale contaminazione del suolo e della falda, intimandogli di garantire la continuità degli interventi di messa in sicurezza operativa e di bonifica in caso di interruzione degli stessi.
Il provvedimento richiama un quadro tecnico risalente al 1966, con contaminazioni da benzotrifluoruri e PFAS accertate dagli anni ’90, e si fonda su approfondimenti ARPAV, sulla relazione del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri e sui pareri dell’Istituto Superiore di Sanità. Il ricorrente ha dedotto la violazione del principio “chi inquina paga”, il difetto di istruttoria, l’indeterminatezza dell’ordine, l’anteriorità della contaminazione e la mancata quantificazione delle quote di responsabilità. Alcuni enti resistenti hanno eccepito l’improcedibilità parziale, come già statuito dal Tribunale con una precedente sentenza della medesima vicenda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il ricorso, in continuità con la giurisprudenza dello stesso Tribunale sulla vicenda e sulla responsabilità degli amministratori dell’impresa titolare dell’impianto. Quanto ai pareri dell’Istituto Superiore di Sanità e alle sostanze non tabellate, si afferma che il principio di precauzione, di derivazione europea ex art. 191 TFUE, ha natura trasversale e vincolante: la mancata inclusione di una sostanza nelle tabelle non preclude di ricavare valori di riferimento mediante il criterio dell’affinità tossicologica, purché sorretto da idonea motivazione tecnico-scientifica. L’utilizzo per relationem dei pareri è legittimo quando essi sono richiamati come fonti di conoscenza e non come atti normativi.
Sul piano istruttorio, la Provincia ha assolto all’onere accertativo degli artt. 242 e 244 d.lgs. n. 152/2006, avvalendosi di ARPAV e delle risultanze del N.O.E., legittimamente utilizzabili nel procedimento amministrativo in quanto il Nucleo svolge anche funzioni di collaborazione amministrativa in materia ambientale. Il ricorrente risulta specificamente menzionato nella comunicazione di avvio, con conseguente possibilità di contraddittorio.
Il passaggio centrale riguarda il nesso di causalità. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli limiti dell’abnormità o della manifesta illogicità. Il ricorrente, investito di posizione apicale, non ha offerto elementi idonei a integrare la prova liberatoria circa l’adozione di tutte le misure necessarie ed esigibili rispetto a rischi già noti o prevedibili.
Il carattere storico dell’inquinamento non esclude l’attualità dell’obbligo di impedire la prosecuzione o l’aggravamento del danno. La diffida si atteggia a presidio di continuità delle attività già delineate, e la circostanza che il ricorrente non disponga del sito non la rende ineseguibile, essendo possibile l’adempimento mediante cooperazione con gli altri obbligati e salva la ripartizione interna dei costi. Essendo il danno ambientale non frazionabile, è esclusa la parziarietà e ammessa la solidarietà esterna degli obblighi ripristinatori. La domanda risarcitoria da ritardo è respinta per difetto di prova del pregiudizio e dell’elemento soggettivo. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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