Sospensione interinale dell’esproprio e istruttoria sulle alternative stradali (TAR Puglia n. 188 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare concernente un decreto di esproprio e la conseguente immissione in possesso può essere accolta ad tempus anche in assenza di una delibazione piena del fumus, quando le questioni richiedano un approfondimento nel merito e sussista l’esigenza di decidere re adhuc integra. In tale fase, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori, ordinando all’amministrazione di depositare una relazione di chiarimenti sulla sussistenza di vie alternative al progetto e sulla loro idoneità e fruibilità al transito di mezzi pesanti e di soccorso, anche in caso di emergenze ambientali o sanitarie, al fine di operare un corretto bilanciamento degli interessi.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo tronco stradale in contrada Santo Stefano, nonché la delibera di adozione della variante finalizzata all’apposizione del vincolo espropriativo e la nota recante l’elenco dei beni da espropriare. Con motivi aggiunti, la società ha altresì gravato il decreto di esproprio di una porzione del proprio immobile e la conseguente comunicazione di immissione in possesso, chiedendone la sospensione cautelare anche mediante decreto monocratico ex art. 56 cod. proc. amm. Il Comune di Gallipoli si è costituito in giudizio, resistendo alle domande della ricorrente.

La Motivazione del TAR

Il Tribunale, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che la natura del pregiudizio dedotto con i motivi aggiunti e la necessità di consentire una decisione re adhuc integra della causa giustificassero la sospensione interinale degli effetti del decreto di esproprio e dell’immissione in possesso.

Le questioni poste dal ricorso richiedono, infatti, un ulteriore approfondimento nel merito, non potendo essere risolte in via sommaria. Il Collegio ha pertanto disposto la sospensione ad tempus dei provvedimenti impugnati, fino alla definizione degli incombenti istruttori, ritenendo necessario acquisire una dettagliata relazione dal Comune.

L’istruttoria ordinata è volta a chiarire le ragioni tecniche della scelta progettuale e, in particolare, la sussistenza di vie alternative al tronco stradale contestato, con specifico riguardo alla loro idoneità e fruibilità al transito di mezzi pesanti e di soccorso, anche in caso di emergenze ambientali o sanitarie. Tale accertamento si rende indispensabile per operare un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, tra l’esigenza pubblica alla realizzazione dell’opera e il diritto di proprietà della ricorrente.

Il Tribunale ha concesso all’amministrazione il termine di quindici giorni per il deposito della relazione e ha fissato la camera di consiglio del 27 maggio 2026 per il prosieguo dell’esame dell’istanza cautelare, compensando le spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *