CIGS rotazione e onere informativo sindacale anche per cessazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7642 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle organizzazioni sindacali, in modo completo ed esaustivo, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le ragioni per cui non si avvalga del criterio della rotazione, a nulla rilevando che l’attività dell’unità produttiva sia cessata. La comunicazione che si limiti a richiamare la chiusura del sito, senza chiarire l’autonomia organizzativa ed economica dell’unità, l’effettivo trasferimento o la cessazione delle attività e l’infungibilità delle mansioni, viola l’art. 1, commi 7 e 8, legge n. 223/1991 e rende illegittima la collocazione in CIGS. La violazione delle regole procedimentali incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione del trattamento e può essere fatta valere dal singolo lavoratore in via giudiziale.
Il Fatto
Alcune lavoratrici, addette a un’unità produttiva romana di una società che opera nel settore dei servizi di contatto, impugnavano la propria collocazione a zero ore in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Roma, accogliendo il gravame, aveva dichiarato l’illegittimità della collocazione in CIGS e condannato la società al pagamento, a titolo risarcitorio, della differenza tra la retribuzione che le lavoratrici avrebbero percepito in costanza di rapporto e quanto ricevuto a titolo di integrazione salariale, oltre interessi e rivalutazione.
Il giudice di appello aveva fondato la decisione sulla ritenuta inidoneità della comunicazione di avvio della procedura, inviata alle organizzazioni sindacali, a indicare i criteri di scelta e le ragioni della mancata rotazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle disposizioni in materia di CIGS e un vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per connessione logico-giuridica. Sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione, richiama il principio secondo cui la violazione dell’art. 132 c.p.c. sussiste solo quando la pronuncia manchi di indicare il criterio logico che ha condotto il giudice al proprio convincimento; analogamente, la motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione e non consenta all’interprete di ricostruirne il percorso argomentativo. Nel caso concreto, dall’impugnata sentenza emerge in modo agevole l’iter logico dei giudici di secondo grado, che hanno ritenuto necessaria una informazione completa ed esaustiva ai sindacati anche in ipotesi di cessazione dell’unità produttiva o di trasferimento dell’attività ad altri siti.
Nel merito, la Corte ricostruisce il meccanismo della rotazione di cui all’art. 1, commi 7 e 8, legge n. 223/1991, applicabile ratione temporis ai fatti antecedenti al d.lgs. n. 148/2015. La rotazione opera tra lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata dalla sospensione; se il datore ritiene per ragioni tecnico-organizzative di non adottarla, deve indicarne i motivi nel programma. L’obbligo di comunicazione non è venuto meno per effetto del d.p.r. n. 218/2000, che non ha modificato la procedura di concessione della CIGS.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Collegio ribadisce che i criteri di scelta sono specifici quando valgono a operare da soli la selezione dei lavoratori e a consentirne la verifica; un criterio generico non è criterio, ma mero indirizzo. La comunicazione generica viola l’obbligo posto dall’art. 1, settimo comma, legge n. 223/1991, con conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali, azionabile dai lavoratori.
La Corte precisa che per unità produttiva interessata dalle sospensioni deve intendersi una entità dotata di propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi. Quanto all’incidenza della cessazione dell’attività, richiama la Corte costituzionale, sent. n. 6/99, che, sia pure in tema di messa in mobilità, ha ricondotto la cessazione alla complessa concertazione volta a ridurre le conseguenze della crisi sull’occupazione. Per lavoratori che espletano le medesime mansioni devono intendersi quelli di analoghe professionalità e similare livello, che svolgono mansioni omogenee e fungibili.
Nel caso concreto, la comunicazione di avvio avrebbe dovuto specificare che l’unità produttiva era del tutto autonoma sotto il profilo organizzativo ed economico, che le attività erano cessate e non trasferite altrove, e che le professionalità dei lavoratori erano solo ivi utilizzabili. Assume rilievo, inoltre, la previsione, in un accordo successivo, della rotazione dei lavoratori di quel sito con i dipendenti delle altre unità romane, indice sintomatico della fungibilità delle mansioni. Né vale opporre l’emanazione del decreto ministeriale di approvazione del programma per cessazione di attività: in sede amministrativa è valutato solo il profilo formale della cessazione, e comunque l’informativa completa resta necessaria. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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