Compensi al difensore: motivazione necessaria se si scostano dai parametri medi (Cass. civ. Sez. V n. 7638 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali successive al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, venuto meno il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri e le soglie numeriche costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura standard del valore della prestazione. Il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi. L’esigenza di motivazione analitica sorge solo a fronte del deposito, da parte del vincitore, di una nota specifica recante le attività svolte e le somme richieste; in sua assenza è sufficiente la distinta indicazione della somma complessivamente spettante a titolo di compenso e di quelle dovute per esborsi, spese generali e accessori. Una liquidazione del tutto inadeguata e irrisoria rispetto ai valori di riferimento integra violazione dei parametri e impone la cassazione del capo sulle spese.
Il Fatto
Il difensore antistatario della contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale, decidendo in sede di giudizio di ottemperanza a una precedente decisione, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere dopo il pagamento del residuo contributo unificato e aveva liquidato i compensi del difensore in € 30,00, oltre accessori.
Il ricorrente censura la liquidazione perché avvenuta senza motivazione e in misura inferiore ai minimi dei parametri tabellari, in relazione a un valore della controversia di € 120,00. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato per cui, dopo il d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non opera più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri e le soglie numeriche divengono criteri di orientamento che individuano la misura economica standard della prestazione. Ne deriva che il giudice deve specificare i criteri di liquidazione solo quando si discosti in modo apprezzabile dai parametri medi, secondo un indirizzo consolidato richiamato in motivazione.
Sul piano temporale, la Corte ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite n. 17405 del 2012: i nuovi parametri si applicano quando la liquidazione giudiziale intervenga dopo l’entrata in vigore del decreto e riguardi il compenso di un professionista che a quella data non abbia ancora completato la prestazione, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso quale corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata. Solo se il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza prima dell’entrata in vigore del decreto i nuovi parametri non operano.
Quanto all’onere motivazionale, l’esigenza di una motivazione adeguata sorge solo se la parte vittoriosa ha depositato una nota specifica con l’indicazione delle attività e delle somme richieste; in tal caso il giudice deve spiegare le ragioni dell’eliminazione o della riduzione delle singole voci. Se invece la nota non è stata prodotta, è sufficiente la distinta indicazione della somma complessivamente spettante a titolo di compenso e di quelle dovute per esborsi, spese generali e accessori, incombendo alla parte che contesti la liquidazione l’onere di indicare analiticamente le voci e gli importi ritenuti erronei.
Nel caso concreto, il giudice dell’ottemperanza si è notevolmente discostato in minus sia dai parametri medi sia dai parametri minimi applicabili alla fascia di valore fino a € 1.100,00, liquidando una somma del tutto inadeguata e irrisoria. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza cassata nei limiti del capo relativo alla liquidazione delle spese, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Roma, oggi Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma.
Nota della Redazione
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