Rinuncia al ricorso accettata e spese compensate: estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9357 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta prima dell’udienza e accettata dalla parte controricorrente, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., una volta accertata la regolarità della rinuncia e della relativa accettazione. La rinuncia non richiede notificazione al soggetto rimasto mero intimato e non costituito, non emergendo esigenze di contraddittorio ai fini della declaratoria di estinzione. La contribuzione unificata prevista dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuta, poiché la norma opera nei soli casi tipici di rigetto dell’impugnazione, inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale a carattere sanzionatorio, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Il Fatto
Una lavoratrice otteneva dal giudice di primo grado l’accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna della società alla riammissione in servizio e al pagamento di una somma parametrata a nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, a titolo di indennità ai sensi dell’art. 32 legge n. 183/2010.
La Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello proposto dalla società, dichiarando la contumacia di altra società poi fallita e rimasta intimata. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la lavoratrice resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio di legittimità, il difensore della ricorrente depositava il verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuto tra le parti costituite, assistite dai rispettivi difensori. Nel verbale la società rinunciava al ricorso e la lavoratrice aderiva alla rinuncia.
Il collegio verifica anzitutto il profilo del contraddittorio. Poiché il fallimento della società fallita non si era costituito in questa sede, la Corte esclude la necessità di notificargli l’atto di rinuncia, applicando l’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.: la declaratoria di estinzione non postula la vocatio del mero intimato.
Accertata la regolarità della rinuncia e della relativa accettazione, il giudizio viene dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. La definizione non lascia spazio ad alcun esame del merito dei quattro motivi.
Quanto alle spese, la Corte non adotta alcuna statuizione, essendo state integralmente compensate tra le parti costituite nell’ambito della conciliazione intervenuta.
Il passaggio di maggior interesse riguarda la contribuzione unificata. La Corte esclude la sussistenza delle condizioni processuali dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la disposizione opera nei soli casi tipici di rigetto dell’impugnazione, inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale, a carattere sanzionatorio, essa non tollera interpretazione estensiva o analogica: ne segue che l’estinzione per rinuncia non ne giustifica l’applicazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.