Inammissibile il ricorso straordinario avverso il decreto su riparto nella LCA assicurativa (Cass. civ. Sez. 1 n. 5675 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione, l’impugnazione del riparto, anche parziale, segue la disciplina di cui all’art. 213 legge fall. e non quella dettata dal codice delle assicurazioni private: deve ritenersi tacitamente abrogato il rinvio alle norme sulle opposizioni allo stato passivo contenuto nell’art. 261, comma 3, d.lgs. n. 209/2005. Il provvedimento con cui il tribunale decide sulle contestazioni al piano di riparto è un decreto reclamabile alla corte d’appello ai sensi degli artt. 26 e 213 legge fall. e non è quindi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., difettando il requisito della definitività.
Il Fatto
L’A.S.S.T. di Bergamo Ovest proponeva opposizione avverso il primo piano di riparto parziale dell’attivo depositato dai commissari liquidatori di una compagnia di assicurazioni posta in liquidazione coatta amministrativa, dolendosi del mancato inserimento nel piano dei propri crediti per indennizzi della responsabilità civile, ammessi al passivo con riserva.
Il Tribunale di Genova dichiarava inammissibile l’opposizione e l’A.S.S.T. proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, qualificandolo come ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente supera l’eccezione di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso, ritenendo applicabile il termine di venti giorni, di cui all’art. 369 c.p.c., tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza pandemica, con la conseguenza che rileva la data di consegna del plico all’ufficio postale.
Nel merito, la Suprema Corte affronta la questione, demandata all’udienza pubblica per la sua rilevanza nomofilattica, relativa ai mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti resi sul riparto parziale nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione. Viene richiamato il principio per cui l’art. 194, comma 2, legge fall. abroga le disposizioni delle leggi speciali incompatibili con gli artt. 195-213 legge fall., tra cui il richiamato art. 213.
La Corte ritiene che il rinvio all’art. 26 contenuto nell’art. 213 legge fall. debba intendersi riferito al reclamo alla corte d’appello contro il decreto del tribunale. Nella LCA, diversamente dal fallimento, non essendovi un previo reclamo al giudice delegato, il decreto del tribunale è l’unico provvedimento di merito ed è pertanto soggetto a reclamo. Il decreto impugnato, sebbene decisorio, non era definitivo e non poteva essere impugnato con ricorso straordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso.
A sostegno della decisione, la Corte cita il precedente di Cass. n. 16549/2021, che ha affermato l’abrogazione tacita dell’art. 255 cod. ass. in materia di opposizione allo stato passivo; l’ordinanza interlocutoria n. 22795/2023 pronunciata nel presente giudizio; il precedente delle Sezioni Unite n. 24068/2019, che ha riconosciuto l’ammissibilità dell’impugnazione del riparto parziale, ma in un caso in cui il decreto era stato emesso su reclamo avverso un provvedimento del giudice delegato.
La Corte esplicitamente non condivide la soluzione cui è giunta Cass. n. 20862/2024, pronunciata in un caso analogo e inizialmente chiamata alla medesima camera di consiglio, affermando la necessità di applicare la medesima disciplina delle contestazioni sul riparto finale anche alle contestazioni sui riparti parziali nella LCA delle imprese assicuratrici. In via gradata, la Corte osserva che, anche seguendo il principio di apparenza, il ricorso sarebbe inammissibile per tardività, in quanto il termine per impugnare sarebbe quello di trenta giorni di cui all’art. 99, comma 12, legge fall. dalla comunicazione del decreto. Le spese sono compensate e sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.