Prescrizione del credito assicurativo e nullità delle cessioni: decorrenza (Cass. civ. Sez. III n. 25098 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un giudizio di accertamento negativo del credito, promosso dall’assicuratore nei confronti del proprio assicurato, non costituisce impedimento giuridico al decorso della prescrizione, ma semplice impedimento di fatto, irrilevante ai fini dell’exordium praescriptionis. L’ignoranza, da parte del titolare, della possibilità di esercitare il diritto non integra la scriminante che esclude il decorso del termine, salvo che derivi da fatto doloso della controparte. La sentenza che dichiara nulla una cessione di credito produce effetti retroattivi: il credito si considera mai uscito dal patrimonio del cedente, con la conseguenza che questi era tenuto ad interrompere la prescrizione biennale in materia assicurativa, decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
Il Fatto
A seguito di un incendio sviluppatosi nel capannone condotto in locazione, la società assicurata chiese alla compagnia il pagamento dell’indennizzo in forza di una polizza, raggiungendo con essa un accordo sull’entità dei danni. La compagnia non corrispose la somma, reputando la polizza inoperante.
La società cedette a terzi parte del credito indennitario e propose, per la quota residua, ricorso per decreto ingiuntivo. La compagnia si oppose, eccependo la litispendenza rispetto a un giudizio di accertamento negativo pendente davanti al Tribunale di Monza; nel frattempo intervenne il fallimento della società, con interruzione e riassunzione dei processi. Il giudizio di Monza si concluse con il rigetto della domanda dell’assicuratore e con l’accertamento della nullità delle cessioni. Il curatore agì poi per il pagamento della quota residua, ma la domanda fu respinta in primo grado per prescrizione; la Corte d’appello di Milano accolse il gravame, riconoscendo il credito. La compagnia ricorre in cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il rapporto tra giudicato e decorrenza della prescrizione. Una volta accertata con sentenza passata in giudicato la nullità originaria delle cessioni, la società era rimasta titolare delle posizioni creditorie che essa stessa, ma infondatamente, aveva ritenuto di aver ceduto a terzi. Poiché nessun credito era stato riconosciuto in capo ai cessionari, la società, e poi il fallimento, avrebbero potuto far valere le proprie ragioni verso la compagnia quantomeno in via cautelativa.
Il punto decisivo riguarda la qualificazione della pendenza del giudizio di accertamento negativo. La Corte territoriale aveva ritenuto che tale pendenza costituisse valido impedimento giuridico al decorso della prescrizione. La Cassazione dissente: si tratta di un impedimento di mero fatto, che non incide in alcun modo sul decorso del termine né sull’exordium praescriptionis, secondo il principio già espresso da Cass. n. 7583 del 2020.
La Corte ribadisce che l’ignoranza della titolarità del diritto, ossia la mancata consapevolezza di poterlo esercitare, non integra un’ipotesi di impedimento giuridico, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, tra le quali non rientra l’ignoranza del proprio diritto da qualsiasi causa determinata, purché non imputabile a fatto doloso della controparte, né il ritardo nell’accertamento del diritto, come affermato da Cass. n. 17451 del 2025 e, in passato, da Cass. n. 4851 del 1980.
Sul piano sostanziale, la Corte censura la confusione operata tra il dies a quo di produzione degli effetti e la retroattività degli stessi. Dichiarato nullo un contratto stipulato in tempo anteriore, quel contratto è considerato privo di effetti fin dalla sua conclusione: non perde validità oggi, ma da oggi si accerta che non l’ha mai avuta. Ne consegue che il credito non è mai uscito dal patrimonio della società e che l’azione di condanna per la quota residua, proposta dal fallimento solo nel 2021, era ormai tardiva.
Il ricorso è pertanto accolto. La sentenza impugnata è cassata, ma poiché occorrono accertamenti in fatto per individuare l’esatta data di decorrenza della prescrizione biennale in materia assicurativa, comunque anteriore alla pubblicazione della sentenza di Monza, la causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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