Payback dispositivi medici: cessazione della materia per estinzione agevolata del debito (TAR Lazio n. 3257 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto i provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il pagamento dell’importo rideterminato nella misura percentuale prevista dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025 integra la fattispecie estintiva del debito e determina la cessazione della materia del contendere ex lege. Il giudice amministrativo prende atto dell’effetto estintivo prodotto dalla legge sopravvenuta, in quanto la norma incide direttamente sul rapporto controverso eliminando l’interesse alla decisione. La declaratoria di cessazione ex lege presuppone l’avvenuto pagamento documentato dalla parte e il riconoscimento dell’estinzione da parte dell’amministrazione, salva la compensazione delle spese in coerenza con la disciplina agevolativa richiamata.
Il Fatto
Le ricorrenti, società fornitrici di dispositivi medici, hanno impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.07.2022, con cui è stata certificata a livello nazionale e regionale la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente alle linee guida ministeriali del 6.10.2022 e a numerosi provvedimenti regionali e provinciali di attribuzione degli oneri di ripiano a titolo di payback.
Con successivi ricorsi per motivi aggiunti le ricorrenti hanno esteso l’impugnazione agli atti applicativi adottati da diverse Regioni e Province autonome. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 2 gennaio 2026, la parte ha rappresentato di avere estinto il proprio debito relativo al periodo 2015-2018 mediante pagamento degli importi dovuti nella misura del 25%, come rideterminati in applicazione dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, documentando i pagamenti, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto integrato il disposto della norma richiamata, prendendo atto dell’estinzione del debito per effetto del pagamento agevolato documentato dalle ricorrenti. La vicenda processuale non è stata definita nel merito delle censure articolate con i ricorsi, ma su un piano diverso: la sopravvenienza di una disciplina che incide sul rapporto sostanziale sottostante.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata ex lege, con acclaramento dell’effetto estintivo prodotto dalla legge sopravvenuta. Il TAR ha dato rilievo ai provvedimenti regionali di riconoscimento dell’estinzione, dai quali ha desunto il venir meno dell’interesse a una pronuncia sul merito. La formula utilizzata è quella della cessazione ex lege, distinta dalla cessazione dichiarata per sopravvenuta carenza di interesse.
La disciplina agevolativa, rideterminando in misura ridotta l’importo dovuto dalle aziende fornitrici, ha fatto venir meno la stessa materia del contendere, in quanto l’oggetto del giudizio era rappresentato dalla legittimità dei provvedimenti impositivi del ripiano. Una volta estinto il debito con la percentuale prevista, la parte ha conseguito l’utilità che il ricorso tendeva a realizzare.
Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia ex lege e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, in coerenza con quanto previsto dalla stessa norma richiamata dalla parte. Restano assorbite tutte le ulteriori censure e le richieste istruttorie, nonché le eccezioni sollevate dalle difese delle amministrazioni costituite in giudizio.
Nota della Redazione
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