Cittadinanza: il diniego fondato su informative riservate non motivate è illegittimo (Cons. Stato n. 3007 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 costituisce atto di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità, ma resta sindacabile dal giudice amministrativo quanto alla legittimità e all’eccesso di potere. Non sussiste in capo allo straniero un diritto soggettivo all’acquisto dello status civitatis, poiché l’inserimento nella comunità statale richiede un giudizio prognostico di stabile integrazione che escluda condotte contrastanti con l’ordine e la sicurezza nazionale. Tuttavia il diniego fondato su una nota informativa riservata degli organismi di sicurezza, che si limiti a riferire genericamente di un traffico locale di armi senza riscontri e senza elementi comunicabili all’interessato, è viziato per difetto di motivazione quando l’Amministrazione non dia conto degli effettivi elementi ostativi. Il provvedimento va annullato, salvo il riesercizio della funzione da parte dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, presenta domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’interno respinge l’istanza con decreto motivato per relationem su una nota informativa riservata degli organismi di informazione e sicurezza, che lo segnalava come soggetto dedito a un traffico locale di armi illecitamente detenute.

Il TAR Lazio-Roma, dopo tre ordinanze istruttorie, respinge il ricorso con sentenza del 16 aprile 2024, n. 7486, ritenendo il provvedimento adeguatamente motivato. L’interessato appella, deducendo difetto di motivazione, insufficienza dell’istruttoria e travisamento dei fatti: la nota riservata non era supportata da alcun provvedimento amministrativo o penale, e la segnalazione non era mai stata portata a sua conoscenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i canoni ermeneutici della materia. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che il provvedimento di concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 è atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato a un interesse pubblico e a uno status illesae dignitatis del richiedente. Lo straniero non vanta un diritto soggettivo all’acquisto dello status: la decisione dell’Amministrazione si fonda su un giudizio prognostico di stabile integrazione.

Il potere discrezionale, però, non sottrae l’atto al sindacato giurisdizionale. La Corte conferma il principio per cui la materia, pur connotata da ampia discrezionalità, resta soggetta al controllo di legittimità rispetto ai parametri normativi e all’eccesso di potere, quale risvolto patologico della discrezionalità.

Calando tali canoni nella fattispecie, il Collegio ritiene l’appello fondato. L’Amministrazione ha emanato un atto viziato per difetto di motivazione, sulla base delle risultanze documentali. La competente Stazione dei Carabinieri ha fornito elementi tranquillizzanti sull’integrazione del richiedente, attestando l’assenza di precedenti di polizia, un’ottima condotta morale e civile e un’ottima reputazione nella comunità locale. Il richiedente risulta integrato sotto il profilo lavorativo e sociale, con attività imprenditoriale nel settore edile e commesse pubbliche, e non ha mai avuto notizia della segnalazione, non essendo neppure indagato per i fatti posti a fondamento del diniego.

La Corte ritiene non decisivo l’argomento secondo cui le informazioni riservate non erano comunicabili neanche all’Arma dei Carabinieri. Assume rilievo, inoltre, il fatto che i familiari dell’appellante abbiano ottenuto la cittadinanza, elemento che corrobora il giudizio di integrazione.

L’appello è quindi accolto. In riforma della sentenza impugnata, il Collegio accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento originariamente impugnato per difetto di motivazione, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, cui resta riservato il riesercizio della funzione. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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