Cittadinanza: residenza legale decennale e irregolarità anteriore alla domanda (Cons. Stato n. 3123 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della residenza legale almeno decennale richiesto dall’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992 per la concessione della cittadinanza italiana deve sussistere al momento dell’adozione del provvedimento prefettizio e va accertato sulla base delle risultanze istruttorie, non delle sole certificazioni anagrafiche. La presentazione della domanda di protezione internazionale non opera retroattivamente: lo statuto protettivo si radica nel momento dell’effettiva manifestazione di volontà, cosicché il periodo di permanenza irregolare anteriore resta rilevante e ostativo. Ove il contenuto dell’atto sia vincolato, le censure sul difetto di partecipazione procedimentale sono irrilevanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241 del 1990.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Ministero dell’Interno la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione. La Prefettura aveva dichiarato inammissibile la domanda per difetto del requisito della residenza ininterrotta decennale, rilevando che il richiedente era stato cancellato dall’anagrafe del Comune di residenza dal febbraio 2015 al febbraio 2018. Il Comune aveva poi annullato in autotutela la cancellazione, riconoscendola erronea, ma la documentazione era stata prodotta dopo l’adozione del decreto di rigetto.
Il TAR Emilia-Romagna, con sentenza n. 274/2024, ha respinto il ricorso, osservando che al momento dell’emanazione dell’atto la discontinuità anagrafica risultava incontestabile e che l’istruttoria aveva inoltre evidenziato una permanenza irregolare sul territorio nazionale dal marzo 2013 al febbraio 2018. Il ricorrente ha proposto appello lamentando che il primo giudice avesse fondato la decisione su una motivazione postuma, non rintracciabile nel provvedimento, e che il riconoscimento della protezione internazionale avesse sanato retroattivamente l’irregolarità.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, muovendo dalla qualificazione del provvedimento impugnato. L’atto prefettizio si fonda sull’assenza del requisito della residenza legale almeno decennale previsto dall’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992, nozione che non coincide con la sola residenza anagrafica.
Secondo il Collegio, al di là della cancellazione anagrafica e del suo annullamento in autotutela, l’istruttoria aveva comunque fatto emergere un profilo autonomo e assorbente: la permanenza irregolare del richiedente sul territorio nazionale dal marzo 2013 al febbraio 2018. La domanda di protezione internazionale era stata presentata solo il 23 febbraio 2017, circostanza non contestata dall’appellante.
La Corte richiama il principio per cui lo statuto protettivo si radica nel momento dell’effettiva manifestazione di volontà di avanzare la domanda (Cass. civ., Sez. I, n. 21910 del 2020). Ne consegue che, prima di quella richiesta, l’istante versava in una condizione di permanenza irregolare: nessun effetto retroattivo può essere riconosciuto alla protezione, e il periodo di irregolarità anteriore resta ostativo al perfezionamento del requisito.
Da qui la qualificazione del provvedimento come atto a contenuto vincolato. Richiamando l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241 del 1990, il Collegio ha ritenuto possibile prescindere dall’esame delle censure relative alle modalità con cui è stata consentita la partecipazione procedimentale dell’appellante: il vizio procedurale, in presenza di un esito necessitato, non può condurre all’annullamento. Restano così assorbiti i motivi sulla motivazione postuma e sull’omesso annullamento in autotutela.
L’appello è stato quindi respinto. La particolarità della controversia ha giustificato la compensazione delle spese di lite, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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