Rischio professionale specifico da uranio impoverito e inversione dell’onere probatorio (TAR Lazio n. 5376 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali contratte dal personale militare impiegato in missioni internazionali, la legge 22 febbraio 2011, n. 9 ha tipizzato un rischio professionale specifico legato alle “particolari condizioni ambientali od operative”. Il militare è sollevato dall’onere di dimostrare il nesso eziologico medico-legale: deve provare soltanto di aver svolto il servizio in uno dei contesti tipizzati e che la patologia tumorale successivamente manifestatasi sia espressiva di quel rischio. L’Amministrazione è invece onerata della prova contraria, che si sostanzia nella dimostrazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. L’incertezza scientifica sull’eziologia non può essere addossata al richiedente, essendo il rischio della causa ignota ribaltato dal legislatore sul Ministero della Difesa.

Il Fatto

Un ufficiale dell’Esercito, reduce da tre missioni in Iraq e Afghanistan tra il 2005 e il 2007, veniva sottoposto nel 2017 a intervento di orchiectomia sinistra per seminoma, seguito da chemioterapia adiuvante. L’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio veniva respinta dal Ministero della Difesa, che recepiva il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Il Comitato, pur in sede di riesame, escludeva il nesso causale tra l’esposizione a uranio impoverito e agenti tossici e la patologia, richiamando l’assenza di evidenze scientifiche certe e i dati epidemiologici sulla popolazione militare.

Il ricorrente impugnava il decreto ministeriale e i pareri presupposti, deducendo l’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti in assenza di dispositivi di protezione. In corso di causa veniva prodotta una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto all’interessato lo status di vittima del dovere e accertato la dipendenza da causa di servizio della medesima patologia.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio non condivide l’assunto del Comitato di Verifica secondo cui il nesso causale non sarebbe accertabile per l’assenza di evidenze scientifiche certe. Il Collegio richiama la recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2025, che ha fissato i principi sulla prova del nesso causale in materia di equo indennizzo per causa di servizio. La Plenaria ha valorizzato la portata sostanziale della legge n. 9 del 2011, la quale ha tipizzato un rischio professionale specifico per il personale impiegato in missioni in particolari condizioni ambientali od operative, superando le difficoltà probatorie legate al caso concreto.

Il legislatore ha operato una valutazione astratta basata sulle acquisizioni scientifiche e sulle indagini istituzionali circa la pericolosità dell’uranio impoverito, introducendo un criterio empirico: la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio quando si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego del militare nei descritti contesti operativi. Attraverso il concetto di rischio professionale specifico, l’interessato è sollevato dall’onere di dimostrare la correlazione medico-legale tra malattia e condizioni di servizio, mentre il rischio della causa ignota è ribaltato sul Ministero della Difesa.

Applicando tali principi, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia fornito la prova richiesta: la partecipazione a tre missioni di guerra, lo svolgimento di compiti gravosi in ambienti contaminati, l’accertato bioaccumulo di metalli tossici nell’organismo e le vaccinazioni multiple ravvicinate. L’Amministrazione non ha invece assolto all’onere della prova contraria, non avendo dimostrato una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del decreto impugnato e dei pareri presupposti, con riserva all’Amministrazione del rinnovato esercizio del potere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *