Sospensione dell’ordinanza di demolizione in pendenza della decisione di merito su istanza di condono (TAR Puglia n. 451 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La misura cautelare di sospensione dell’efficacia delle ordinanze di demolizione è meritevole di accoglimento quando le censure della ricorrente e le eccezioni preliminari della Pubblica Amministrazione richiedano un adeguato approfondimento in sede di merito, dovendosi garantire la possibilità di pervenire alla decisione collegiale rebus adhuc integris. La sospensione degli effetti degli ordini di demolizione, in quanto avente natura caducatoria in sede di giurisdizione generale di legittimità, concerne unicamente il profilo edilizio della vicenda e non determina un effetto analogo o sostitutivo rispetto al rilascio dei titoli necessari per lo svolgimento di eventuali attività commerciali. Essa, infatti, non può intendersi quale implicita autorizzazione o accertamento della legittimità dell’attività svolta dal privato nell’area, restando impregiudicata la possibilità di intervento del Comune qualora ritenga che siano svolte attività non compatibili con la destinazione della zona o con i titoli di cui il ricorrente ha disponibilità.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego dell’istanza di definizione degli illeciti edilizi ai sensi della legge n. 326 del 2003, relativa alla pratica di condono n. 47/2005, nonché le conseguenti ordinanze di demolizione e ripristino adottate ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Le opere oggetto dei provvedimenti repressivi, realizzate in assenza di titolo, consistono in strutture amovibili, tettoie in legno con copertura in canne, un piazzale con spandimento di ghiaia, muretti in pietra e un pavimento in lastre di pietra leccese, insistendo su un’area destinata a punto di ristoro.

Il Tribunale, con decreto n. 396 del 10 luglio 2026, aveva già accolto l’istanza di misure monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm. Il Comune si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto molteplici profili e deducendone l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto la richiesta di sospensiva meritevole di accoglimento, ravvisando la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dei provvedimenti demolitori. L’impugnazione di due ordinanze di demolizione, unitamente alla particolare complessità della vicenda fattuale e giuridica, caratterizzata dal succedersi di diversi provvedimenti amministrativi e giudiziari concernenti le opere e il loro utilizzo, ha indotto il Tribunale a ritenere necessarie adeguate verifiche in sede di merito sia sulle censure prospettate dalla ricorrente sia sulle eccezioni preliminari formulate dal Comune.

Il Tribunale ha precisato che il giudizio ha natura caducatoria in sede di giurisdizione generale di legittimità, essendo volto all’annullamento del diniego di sanatoria e delle ordinanze demolitorie. La sospensione cautelare disposta, pertanto, non produce effetti sul piano del rilascio dei titoli edilizi o autorizzativi necessari per l’esercizio dell’attività commerciale svolta dalla ricorrente nell’area, né può essere interpretata come implicita legittimazione delle attività poste in essere.

Conseguentemente, il Collegio ha ritenuto di salvaguardare lo stato di fatto esistente nelle more della decisione collegiale, disponendo la sospensione dell’efficacia delle ordinanze di demolizione nn. 32 e 33 del 7 maggio 2026, senza che ciò possa costituire autorizzazione all’attività o accertamento della sua legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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