Ordine di rimozione del materiale ferroso estraneo al potere sanzionatorio edilizio (TAR Abruzzo n. 406 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze che ingiungono la demolizione di opere edilizie abusive, ancorché risalenti nel tempo e non assistite da alcun titolo, costituiscono atti vincolati e non richiedono una motivazione sull’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, diverso da quello al ripristino della legalità violata. Il potere sanzionatorio edilizio non consente di ordinare la rimozione di materiale ferroso depositato sul lotto: trattandosi di possibile rifiuto, il relativo ordine di rimozione e smaltimento appartiene alla normativa ambientale e non al d.P.R. n. 380/2001. L’ordine di rimuovere una recinzione ricadente su un fosso demaniale è legittimo se parte ricorrente non prova la sua irrilevanza edilizia e se la persistenza del fosso risulta dalla documentazione comunale.
Il Fatto
Il ricorrente ha realizzato negli anni Ottanta del secolo scorso, sui propri terreni, alcuni manufatti destinati alle necessità della propria attività agricola, in assenza di titolo edilizio. All’esito di un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale e dell’iter istruttorio avviato con comunicazione di avvio del procedimento, il Comune ha emesso l’ordinanza di demolizione n. 1 del 20 giugno 2019, con cui ha ordinato la demolizione dei manufatti, la rimozione e lo smaltimento del materiale ferroso depositato sulle particelle e la rimozione di una porzione di recinzione ricadente sul fosso demaniale.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo tre motivi: eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione delle norme urbanistiche; difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico; violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 per l’ordine di rimozione del materiale ferroso e della recinzione. Il Comune non si è costituito in giudizio. Dopo un’istruttoria disposta dal Collegio, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la prima censura. I provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi, anche quando riguardano opere risalenti nel tempo, sono atti dovuti che non esigono una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione. L’esercizio del potere repressivo è sufficientemente giustificato dalla descrizione delle opere realizzate in carenza del prescritto titolo edilizio.
Il Collegio richiama la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017, secondo cui l’ingiunzione di demolizione di un immobile abusivo mai assistito da titolo, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione in ordine a ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata. Il principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.
Quanto alla seconda censura, il Collegio la ritiene infondata. Le norme urbanistiche invocate dal ricorrente sono irrilevanti, poiché i manufatti sono stati edificati in assenza di permesso di costruire. Il fatto che il programma di fabbricazione all’epoca vigente prevedesse la possibilità di realizzare manufatti connessi alla conduzione dei fondi agricoli non muta l’esito, non essendo stato richiesto alcun titolo edilizio. Anche la successiva richiesta di tipizzazione dell’area resta priva di effetto.
Il terzo motivo è accolto solo in parte. L’ordine di rimozione della recinzione è legittimo: il ricorrente ne ha dedotto in modo apodittico l’irrilevanza edilizia, senza allegare né provare le relative ragioni, e la persistenza del fosso demaniale risulta dalla relazione comunale depositata in atti. È invece fondato l’ordine di rimozione del materiale ferroso: tale materiale può costituire rifiuto e la sua rimozione va disposta ai sensi della normativa ambientale, non con un’ordinanza emessa ex d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorso è quindi accolto nei soli limiti indicati: è annullato il provvedimento nella parte in cui ordina di rimuovere e smaltire il materiale ferroso depositato sulle particelle e sulla porzione del fosso demaniale. Le spese non sono dovute, in ragione della mancata costituzione del Comune.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.