Cittadinanza italiana: rileva la condotta penale del fratello convivente (TAR Lazio n. 3136 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’atto di concessione ha natura discrezionale ed è subordinato all’esistenza di un interesse pubblico, esigendo uno status illesae dignitatis morale e civile del richiedente. L’amministrazione può valutare negativamente le condotte penalmente rilevanti dei familiari di primo grado, e segnatamente del fratello convivente, quali elementi significativi dell’influenza esercitata dal familiare e del livello di integrazione del nucleo nel quale l’istante vive. Tali risultanze operano quale indice negativo a prescindere dagli esiti processuali, anche in caso di archiviazione, estinzione, riabilitazione o remissione di querela. Il diniego non è inficiato dall’eventuale contraddittorietà con la concessione intervenuta in favore di altro familiare, se gli elementi sopravvenuti erano ignoti al momento dell’adozione di quel provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Svolta l’istruttoria, il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda, ravvisando elementi ostativi nelle notizie di reato a carico del fratello all’epoca convivente.

L’amministrazione ha dapprima inviato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e, in assenza di osservazioni, ha adottato il diniego. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, oltre alla contraddittorietà rispetto alla cittadinanza concessa al padre.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondati i vizi dedotti. Il Ministero ha seguito un ragionamento non illogico, che resiste al sindacato estrinseco: il fratello convivente ha posto in essere condotte penalmente rilevanti collocate nel decennio antecedente, palesando un profilo non irreprensibile dell’ambiente domestico.

Si rammenta la natura discrezionale dell’atto di concessione, condizionato dall’esistenza di un interesse pubblico e dal richiesto status illesae dignitatis morale e civile. Dal certificato di famiglia depositato risulta la convivenza del fratello presso il comune domicilio all’epoca del procedimento.

Quanto alla dedotta contraddittorietà rispetto alla cittadinanza concessa al padre, il Tribunale osserva che gli uffici hanno apprezzato elementi sopravvenuti, essendo il procedimento penale del fratello successivo al decreto di concessione. Appare pertanto ragionevole la rilevanza attribuita al rapporto di parentela e al legame affettivo, suscettibili di suggerire scelte emotive volte ad agevolare comportamenti non aderenti ai valori della Repubblica.

Richiamando propri precedenti (TAR Lazio n. 13300/2020; n. 16216/2022, n. 1840/2015), il Collegio afferma che convivenza e stretto grado di parentela costituiscono elementi significativi dell’influenza svolta dal familiare. All’autorità procedente si richiede di estendere la valutazione dell’integrazione al nucleo familiare sotto i profili lavorativo, economico e di irreprensibilità della condotta.

Le risultanze penali valgono quale indice negativo a prescindere dagli esiti processuali, dovendosi escludere il rischio che lo stabile inserimento dell’istante rechi danno alla comunità. Nulla osta a che il ricorrente riproponga la domanda, facendo valere la non più attuale convivenza e la rappresentata integrazione sociale e lavorativa. Il ricorso è respinto perché infondato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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