Rigetto dell’istanza cautelare: il riesame in autotutela non riapre la procedura (TAR Lombardia n. 524 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riesame in autotutela di un provvedimento amministrativo non è di per sé lesivo dell’interesse del privato quando l’amministrazione abbia già provveduto a un nuovo esame della posizione in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare del giudice amministrativo. L’istanza di riesame non impone all’amministrazione di riesercitare il potere discrezionale per una seconda volta, laddove la nuova determinazione negativa sia divenuta definitiva per mancata impugnazione. In tal caso, difetta il requisito del fumus boni iuris per la concessione della tutela cautelare avverso il successivo diniego di autotutela, poiché il pregiudizio lamentato risale al provvedimento di secondo grado non impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, vedeva disposta dal Questore di Milano la revoca del titolo con provvedimento del 2023. Avverso tale atto proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, che accoglieva la domanda cautelare disponendo il riesame della posizione. In esecuzione dell’ordinanza, la Questura adottava un nuovo provvedimento negativo con decreto del 2024, che non veniva impugnato. Il ricorrente presentava quindi istanza di riesame in autotutela, respinta dalla Questura con provvedimento del gennaio 2026, avverso il quale insorgeva nuovamente in sede giurisdizionale, chiedendo la sospensione dell’efficacia del diniego.
La Motivazione della Corte
Alla sommaria valutazione della fase cautelare e in conformità all’art. 55 cod. proc. amm., la Sezione ritiene di dover respingere l’istanza. Il ricorrente contesta il diniego reso sull’istanza di riesame in autotutela del provvedimento di revoca del permesso, il cui provvedimento originario risulta già impugnato con ricorso definito con una precedente ordinanza di questo Tribunale che disponeva il riesame. Il successivo giudizio si è concluso con una sentenza di improcedibilità per sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento negativo, non impugnato.
La Corte evidenzia che il provvedimento oggi gravato risulta correttamente motivato con il richiamo al precedente riesame effettuato in esecuzione dell’ordinanza e al nuovo provvedimento negativo, “a quanto consta ormai definitivo”. Ne deriva che il pregiudizio sostanziale alla posizione del ricorrente non deriva dal diniego di autotutela, ma dal precedente decreto non impugnato, con conseguente carenza del requisito del fumus boni iuris.
L’ordinanza respinge la domanda cautelare e compensa le spese della fase, disponendo l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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