Payback dei dispositivi medici: la riscossione regionale è attività vincolata devoluta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 13758 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018 è estraneo alle procedure di gara e non lede l’affidamento degli operatori, i quali erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano. Il provvedimento regionale che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, approva l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano non è espressione di potere autoritativo, ma costituisce attività vincolata di accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur. Ne consegue che la controversia relativa alla debenza del contributo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, quale meccanismo di definizione agevolata, è irrilevante e manifestamente infondata, trattandosi di beneficio liberamente azionabile che non impone rinuncia alla tutela giurisdizionale.
Il Fatto
La società, fornitrice di dispositivi medici, impugnava davanti al TAR i decreti ministeriali di certificazione dello sforamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e di adozione delle linee guida, nonché i successivi provvedimenti con cui alcune Regioni avevano approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, quantificando gli importi dovuti. La ricorrente deduceva plurimi vizi di legittimità degli atti, l’illegittimità costituzionale del meccanismo di ripiano e la violazione dei principi euro-unitari, contestando anche la definizione agevolata introdotta dal d.l. n. 95/2025. Il giudizio si articolava in un ricorso introduttivo e in una serie di motivi aggiunti avverso i provvedimenti regionali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto in parte il ricorso, ritenendo infondate le censure relative alla lesione dell’affidamento e alla pretesa intrasparenza del procedimento. Il Collegio ha evidenziato come il meccanismo del payback fosse noto sin dall’entrata in vigore del d.l. n. 78/2015 e che il tetto di spesa nazionale, fissato al 4,4%, fosse un parametro cui le imprese avrebbero dovuto conformarsi, non potendo fare affidamento sulla conservazione integrale dei prezzi di vendita.
Quanto alla trasparenza, la Corte ha reputato il procedimento sufficientemente delineato da legge e decreti ministeriali, che indicano puntualmente le basi di calcolo e il riferimento alla voce contabile «BA0210», in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. Ha inoltre escluso la fondatezza delle doglianze relative al calcolo del fatturato al lordo dell’IVA e alla mancata scorporazione dei costi, trattandosi di nozioni legislative espresse.
La parte decisiva della pronuncia concerne il riparto di giurisdizione. Il TAR ha qualificato i provvedimenti regionali di ripiano come atti a contenuto vincolato e natura meramente ricognitiva, privi di qualsiasi margine di discrezionalità tecnica o amministrativa. L’attività della Regione si risolve nell’accertamento contabile del fatturato e nella compilazione degli elenchi, in un contesto in cui la situazione giuridica del contribuente è di diritto soggettivo patrimoniale, non intermediata dall’esercizio di alcun potere autoritativo. Tale conclusione ha determinato la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con rimessione della causa al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Infine, il Collegio ha ritenuto irrilevante e comunque non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, qualificando la definizione agevolata come beneficio liberamente esercitabile, la cui mancata adesione non preclude la contestazione giudiziale del debito, ma espone al rischio della decisione.
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Nota della Redazione
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