Cittadinanza italiana, rilevano solo le sopravvenienze portate all’amministrazione (TAR Sicilia n. 2084 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, le sopravvenienze di fatto e di diritto rilevano e devono essere tenute in conto dall’amministrazione procedente nell’arco che va dalla presentazione dell’istanza fino all’adozione del provvedimento conclusivo, in applicazione del principio tempus regit actum. Ne consegue che il requisito della produzione di un reddito da fonte lecita in modo ininterrotto nel triennio antecedente la domanda deve risultare dagli elementi tempestivamente portati a conoscenza dell’amministrazione. Una dichiarazione fiscale tardiva, mai rappresentata all’amministrazione prima dell’adozione degli atti gravati, non integra il requisito reddituale e non inficia la legittimità delle determinazioni prefettizie. Il rigetto del ricorso è, pertanto, conforme a diritto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto la concessione della cittadinanza italiana, istanza risalente al 30.11.2022. L’amministrazione, dopo la comunicazione dei motivi ostativi, ha dichiarato inammissibile la domanda per mancata dimostrazione del requisito reddituale riferito al triennio antecedente, con particolare riguardo all’anno d’imposta 2023.
La prefettura ha quantificato la soglia necessaria in ragione del presunto nucleo familiare a carico del ricorrente. Questi ha impugnato la nota di diniego, deducendo in via principale l’errore di calcolo, poiché coniuge e figli risiederebbero nel paese di origine, mentre i conviventi in Italia sarebbero soli coinquilini con mera condivisione delle spese di alloggio; in via subordinata ha sostenuto che uno scostamento reddituale transitorio non potrebbe ostare all’accoglimento. Ha chiesto anche l’accertamento del diritto alla cittadinanza.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente e giudicati privi di pregio. Il Collegio muove dalla premessa che le determinazioni prefettizie sono state precedute, il 18.11.2024, dal preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n. 241/1990, con cui è stata evidenziata l’insufficienza del requisito reddituale per il 2023 ed è stato assegnato il termine di dieci giorni per osservazioni o documentazione ulteriore.
Il dato decisivo è che il ricorrente non si è mai avvalso di tali facoltà. L’amministrazione ha quindi deciso sugli elementi in proprio possesso all’epoca, che non consentivano l’accoglimento. La dichiarazione fiscale per il 2023 risulta presentata tardivamente, in data 14.02.2025, oltre l’adozione degli atti gravati, e non è stata mai portata all’attenzione della prefettura. La P.A., dunque, non è stata messa a conoscenza del reddito dichiarato pari a € 10.880,00, superiore alla soglia indicata dal ricorrente in € 8.263,31.
Su questo terreno il Collegio richiama l’indirizzo interpretativo pacifico, secondo cui le sopravvenienze di fatto e di diritto rilevano e devono essere considerate dall’amministrazione procedente durante il procedimento, essendo il principio tempus regit actum a imporre tale conclusione, con espresso richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, sent. 30.07.2024, n. 6848.
Applicando la regola al caso concreto, il Tribunale osserva che la prefettura si è attenuta correttamente, avendo ponderato esclusivamente gli elementi portati alla sua conoscenza in modo tempestivo. Le determinazioni assunte sono quindi immuni dai vizi di legittimità prospettati; la questione relativa alla corretta composizione del nucleo familiare e alle soglie reddituali resta assorbita, perché il requisito è comunque privo di riscontro documentale utile ante provvedimento.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa, con ordine di oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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