Carta docenti: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 2088 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultano integrati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione, senza compenso, perché il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per i decreti emessi ai sensi della stessa legge, è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. È dovuta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

Alcuni docenti adivano il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro di Palermo, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti e all’accredito delle relative somme per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi.

Il ricorso è notificato nell’aprile 2025 e depositato nel maggio successivo. Il Ministero si costituisce in giudizio. La parte ricorrente documenta il passaggio in giudicato del titolo e la notifica dello stesso all’Amministrazione a mezzo PEC.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il passaggio in giudicato della sentenza azionata risulta da attestazione acquisita agli atti. È inoltre documentato l’inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo al Ministero.

Integrati tali requisiti, il ricorso è accolto. Il TAR ordina all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in conformità al dispositivo del titolo.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio nomina commissario ad acta il Responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il commissario opera senza compenso: trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR richiama sul punto l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile per analogia alle altre condanne pecuniarie, e conferma l’indirizzo con precedenti di merito.

Il munus di ausiliario del giudice è qualificato intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Il TAR dispone infine la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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