Limite 100 mq per esercizi alimentari nel sito UNESCO legittimo (TAR Lazio n. 6038 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la disposizione regolamentare di un Comune che, al fine di tutelare il decoro, l’ambiente urbano e la vivibilità delle aree sensibili del centro storico, anche in considerazione della pressione antropica derivante dai flussi turistici, subordini l’apertura o il trasferimento di esercizi di vicinato del settore alimentare al requisito di una superficie di vendita non inferiore a 100 mq. Detto limite dimensionale non costituisce una restrizione sproporzionata alla libertà di iniziativa economica, né determina una disparità di trattamento tra operatori, rappresentando una misura intermedia rispetto al limite massimo di 250 mq previsto dalla normativa regionale. La scelta del parametro unico, applicato indistintamente a tutte le tipologie di attività alimentari, risponde ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, evitando discriminazioni tra categorie merceologiche. L’efficacia erga omnes di una sentenza di annullamento di una disposizione regolamentare non può essere invocata qualora la pronuncia sia stata successivamente riformata in grado di appello.

Il Fatto

La società ricorrente, dopo aver acquistato un’azienda di vicinato e aver presentato subingresso, comunicava il trasferimento del titolo autorizzativo in un nuovo locale privo della disponibilità del precedente. L’Amministrazione capitolina dichiarava l’inefficacia della SCIA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 16 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109/2023, in quanto il trasferimento, come per le nuove aperture, poteva avvenire esclusivamente in locali con una superficie di vendita non inferiore a 100 mq, mentre il nuovo locale aveva una superficie di soli 27 mq.

La società impugnava il provvedimento, nonché le richiamate disposizioni regolamentari, sostenendone l’illegittimità derivata, anche in ragione dell’intervenuta sentenza di questo Tribunale che aveva dichiarato illegittime le medesime norme regolamentari. Il ricorso veniva accolto con decreto cautelare e successivamente con ordinanza, che sospendeva il provvedimento impugnato in considerazione della continuità con precedente atto annullato dal Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato con precedenza il secondo motivo di ricorso, relativo alla illegittimità del limite dimensionale minimo, aderendo per esigenze di uniformità alle motivazioni espresse dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 112/2026, già recepite dalla Sezione nella sentenza n. 4470 del 10 marzo 2026, con cui è stata riformata la sentenza di questo TAR n. 1893/2025. Il Giudice di Appello ha chiarito che il limite dei 100 mq non è affetto da difetto di istruttoria, costituendo una misura intermedia rispetto ai 250 mq di superficie massima prevista per gli esercizi di vicinato, e che risponde alla finalità di garantire un’adeguata fruibilità dello spazio, nonché di evitare assembramenti in aree già congestionate da flussi turistici.

La Corte ha ritenuto la disposizione conforme alla ratio del regolamento, finalizzato a salvaguardare il decoro e l’ambiente urbano di aree sensibili del centro storico, e in linea con i principi della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), che consente limitazioni all’iniziativa economica per motivi imperativi di interesse generale. Ha inoltre escluso la violazione del principio di eguaglianza, osservando che l’adozione di un unico parametro dimensionale per tutte le attività alimentari evita discriminazioni tra operatori.

Quanto al primo motivo, la società ricorrente invocava l’efficacia erga omnes della sentenza n. 8206/2025, che aveva dichiarato illegittime le stesse disposizioni regolamentari in un precedente giudizio. Il Collegio ha rilevato che tale pronuncia era stata impugnata dall’Amministrazione e che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2222 del 17 marzo 2026, aveva accolto l’appello, respingendo il ricorso originario. La sentenza n. 8206/2025, inoltre, mutuava la motivazione dalla sentenza n. 1893/2025, sospesa in via cautelare e successivamente annullata in appello.

Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione, nell’adottare il provvedimento di inefficacia, avesse correttamente preso atto dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, depositata tre giorni prima della presentazione della SCIA. Le spese di lite sono state eccezionalmente compensate, in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale sulla questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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