Cittadinanza iure matrimonii e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1107 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, non integra una concessione rimessa al potere discrezionale dell’amministrazione, ma costituisce oggetto di un diritto soggettivo dell’interessato. Gli organi competenti adottano, una volta accertati i presupposti di legge, atti di carattere dichiarativo e non costitutivo. Ne consegue che il sindacato sul diniego prefettizio è sottratto al giudice amministrativo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non rientrando la materia tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva. Il ricorso proposto avanti al TAR avverso il diniego è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a..

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, aveva presentato istanza di conferimento della cittadinanza italiana iure matrimonii. La Prefettura aveva respinto la domanda con provvedimento del 12.09.2022. Avverso tale diniego la ricorrente aveva dapprima ottenuto una sentenza del Tribunale civile di Lecce, divenuta esecutiva, e aveva poi proposto ricorso al TAR per l’ottemperanza a quel giudicato, chiedendo in via principale l’esecuzione del decisum e la nomina di un commissario ad acta.

In via subordinata, e per l’ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, la ricorrente aveva chiesto l’annullamento del nuovo provvedimento prefettizio. Con sentenza parziale la Sezione aveva in parte respinto e in parte dichiarato inammissibili le domande di ottemperanza, disponendo la conversione del rito per la trattazione nel merito della sola domanda subordinata di annullamento. La causa giunge così alla decisione sulla residua domanda impugnatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’esame sulla domanda subordinata di annullamento del provvedimento prefettizio con cui è stata nuovamente rigettata la richiesta di cittadinanza. La questione giuridica attiene alla giurisdizione: occorre stabilire se il sindacato sul diniego spetti al giudice amministrativo o a quello ordinario.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui l’ipotesi di riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii, lungi dal costituire una concessione demandata al potere discrezionale dell’amministrazione dell’interno, configura in capo all’interessato un vero e proprio diritto soggettivo. Gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo, che sono tenuti ad adottare una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge. Sul punto la sentenza richiama Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2768 del 2019.

Da tale qualificazione discende, secondo il Collegio, la preclusione del sindacato del giudice amministrativo sul diniego impugnato, afferendo la pretesa a un diritto soggettivo. La controversia riguarda infatti l’accertamento del diritto rivendicato dalla ricorrente alla cittadinanza italiana, devoluto alla cognizione del giudice ordinario, e non rientra tra le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il ricorso, nella parte relativa alla domanda subordinata di annullamento, è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario innanzi al quale il giudizio potrà essere trasposto secondo le regole dell’art. 11 c.p.a. Il Collegio rileva d’ufficio l’inammissibilità e, sussistendone i presupposti di legge, dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio. Nel dispositivo fissa in tre mesi dal passaggio in giudicato il termine perentorio per la riassunzione innanzi al giudice ordinario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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